Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 6645 del 13 marzo 2025.
Fatti
- La vicenda riguarda una paziente, ottantenne, affetta da adenoma al retto, che fu sottoposta il 16 settembre 2010 ad un intervento chirurgico di resezione del tratto interessato; pochi giorni dopo (19 settembre) vi fu un secondo intervento. Successivamente la paziente decedette.
- Gli eredi della paziente (figlio, nuora e nipoti) convennero la AUSL Modena, sostenendo che il decesso fosse derivante da errori medici commessi nel corso dei due interventi.
- In primo grado il Tribunale dispose consulenza tecnica d’ufficio (CTU), la quale rilevò alcune carenze nella prima operazione, ma concluse che l’evento morte non poteva addebitarsi ai medici, tenuto conto dello stato di salute preesistente della paziente e della difficoltà di dimostrare che, se le omissioni fossero state evitate, l’esito sarebbe stato differente.
- La Corte d’appello di Bologna confermò la decisione del Tribunale.
- Con la ordinanza n. 6645/2025 la Cassazione rigetta il ricorso degli eredi, confermando che non era stato provato il nesso causale tra la condotta imputata ai medici/alla struttura e l’evento morte.
Principi affermati
- La Corte ricorda che l’incompletezza della cartella clinica può costituire un indizio – o, meglio, un elemento negativo per la parte che la gestisce – ma non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità della struttura sanitaria o del medico.
- È necessario che la parte danneggiata provi, secondo criteri di probabilità (e non solo di mera congettura), che l’errore, omissione o carenza della prestazione ha causato concretamente il danno (la morte) o ha determinato la perdita di una chance apprezzabile di sopravvivenza. In particolare, nella fattispecie, la CTU aveva ritenuto che al massimo vi fosse una “perdita di chance” minima, che non potesse essere qualificata come “più probabile che no”. La Corte ribadisce che la domanda di risarcimento per perdita di chance deve essere formulata espressamente e distinguersi dalla domanda per danno diretto.
- La Cassazione mette dunque in evidenza il profilo dell’onere della prova: la parte attrice deve comunque fornire elementi sufficienti per dimostrare che, senza l’anomalia della prestazione, la paziente avrebbe avuto concretamente maggiori possibilità di evitare il decesso o di avere un’esito differente. Commento Significato e rilevanza
La ordinanza n. 6645/2025 rappresenta un contributo importante nell’ambito della responsabilità sanitaria – in particolare per quanto riguarda il rapporto tra documentazione clinica (cartella clinica) e onere della prova del nesso causale.
- Da un lato, riafferma che l’incompletezza della cartella clinica resta un elemento rilevante: può influire favorevolmente per il paziente (o i suoi eredi) nel senso che l’omissione di annotazioni costituisce un “fatto negativo” per la struttura sanitaria.
- Dall’altro lato, però, ribadisce che tale incompletezza non comporta automaticamente la responsabilità della struttura o del medico: non si ha una responsabilità “automatica” per la mera lacuna documentale. È ancora richiesto che venga dimostrato il nesso causale tra la condotta e l’evento. Inquadramento rispetto alla giurisprudenza precedente
La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato:
- È noto che la cassazione ha più volte affermato che l’illecito medico-chirurgico comporta l’obbligo di prova del nesso causale secondo la regola della “più probabile che no”. (Vedi ad esempio Sentenza n. 26851/2023, che distingue il danno da perdita anticipata della vita dal danno da perdita di chance).
- Anche in merito alla cartella clinica, era già stato affermato che essa costituisce un documento privilegiato ma non inciso di per sé sull’accertamento dell’errore/colpa e del nesso causale. (Vedi ad esempio prassi secondo cui la struttura che ha la documentazione incompleta assume una posizione più debole, ma non automatica condanna).
- L’ordinanza n. 6645 contribuisce a precisare che anche in presenza di carenze documentali la necessità di prova non s’attenua: la parte danneggiata deve comunque proporre elementi che colleghino concretamente la condotta al danno.
- Inoltre, viene ribadito che la domanda per “perdita di chance” deve essere espressamente formulata — richiamando orientamenti più recenti come per esempio quelli relativi alla distinzione tra danno diretto e danno da perdita di chance. Criticità ed implicazioni pratiche
- Vantaggio per la struttura sanitaria: la sentenza dà una “protezione” più forte alla struttura/medico, nel senso che non basta che vi siano carenze nella cartella o nelle cure: occorre dimostrare che l’evento sarebbe stato evitato (o significativamente diverso) se la prestazione fosse stata corretta. Questo può rendere più difficile la tutela per i pazienti.
- Importanza della istruttoria tecnica: il ruolo della CTU è centrale. Nel caso in esame, la CTU aveva ritenuto che la perdita di chance fosse minima e non idonea a prescindere dalla prova. La Cassazione ha accettato questa conclusione, evidenziando che il giudice di merito ha compiuto una valutazione che non appare insindacabile in sede di legittimità.
- Cartella clinica: la decisione conferma che la tenuta diligente della cartella clinica (completezza, accuratezza, tempestività) resta un fondamentale obbligo per il medico/struttura. Una lacuna può costituire un ulteriore elemento a sfavore, se non si è in grado di dimostrare che l’evento sarebbe avvenuto comunque.
- Strategia per i danneggiati: per chi muove la richiesta di risarcimento diventa ancora più fondamentale raccogliere elementi (testimonianze, perizie, dati clinici) che possano consentire di sostenere il nesso causale, e non limitarsi a lamentare l’imprecisione documentale.
- Aspetto della domanda “perdita di chance”: la decisione mette in luce l’importanza di indicare esplicitamente la domanda di risarcimento per perdita di chance, se questa è la strategia perseguita. Non farlo può comportare il rigetto della domanda o la mancata applicazione della disciplina specifica. Conclusione
In conclusione, la ordinanza n. 6645/2025 della Cassazione conferma un equilibrio già osservato in giurisprudenza: la cartella clinica incompleta è un “rosso” per la struttura sanitaria, ma non basta di per sé a fondare la responsabilità. Ci vuole prova del nesso causale, che – nel caso di morte – può essere più complessa da ottenere. Per i pazienti e i loro eredi la decisione è un richiamo alla necessità di un’istruttoria ben documentata e tempestiva. Per le strutture e i medici, costituisce un monito a curare la documentazione clinica e a vigilarne la correttezza e completezza.
