Avv. Francesca Pescatori Avv. Paolo Mastrandrea
1. Premessa.
Tradizionalmente la figura del danno parentale è stata collegata alla famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli, sorelle), spesso con una lettura tendenzialmente formalistica, ancorata allo status familiare e, in non pochi casi, alla convivenza.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha progressivamente consolidato un orientamento che riconosce il danno da perdita del rapporto parentale come figura unitaria di danno non patrimoniale, radicata nella lesione di diritti inviolabili della persona e ha sganciato la legittimazione al risarcimento dal solo dato formale della parentela “stretta” e, in parte, della convivenza, valorizzando la serietà, stabilità ed effettività del legame affettivo.
La Suprema Corte ha ammesso, infatti, al risarcimento – in presenza di adeguata allegazione e prova – anche soggetti non rientranti nel nucleo tradizionale (convivente more uxorio, componenti di famiglie di fatto, figure affettive significative, nonni e nipoti non conviventi, patrigni, ecc.).
In questo quadro, le più recenti pronunce – in particolare Cass. civ. sez. III, 15 novembre 2023, n. 31867, Cass. civ. sez. III, 6 marzo 2025, n. 5984, Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2025, n. 17208 e Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2026, n. 23544 – segnano il consolidamento e affinamento del nuovo ambito soggettivo del danno parentale.
2. Principi generali sul danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno da perdita del rapporto parentale è oggi definito come il complesso pregiudizio non patrimoniale che colpisce il congiunto (o altro soggetto legittimato) a seguito della morte o della gravissima lesione di un soggetto con cui sussisteva una relazione affettiva qualificata.
Esso comprende la perdita della relazione con il familiare o con il soggetto legato da stabile rapporto affettivo, la sofferenza interiore (cd. danno morale soggettivo) e l’alterazione del precedente assetto esistenziale e relazionale del superstite (profilo dinamico‑relazionale).
La giurisprudenza di legittimità, in linea con l’impostazione unitaria del danno non patrimoniale sancita da Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972, qualifica il danno parentale come figura unitaria e in tal sensonon è ammissibile una duplicazione tra “danno da perdita del rapporto parentale” e “danno esistenziale” autonomamente liquidato.
Il fondamento è individuato nella lesione di diritti inviolabili della persona (artt. 2, 29, 30 Cost.), in particolare del diritto alla vita familiare e alla libera esplicazione della personalità nelle formazioni sociali e del diritto all’integrità delle relazioni affettive e solidaristiche che qualificano la vita del soggetto.
L’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2008 ha affermato che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria, articolata in diverse manifestazioni (biologico, morale, dinamico‑relazionale), ma non suscettibile di frammentazione in autonome “sottocategorie” risarcitorie.
In quest’ottica, il danno parentale è una specifica figura di danno non patrimoniale, collegata alla lesione del rapporto affettivo‑familiare, da liquidarsi unitariamente, tenendo conto sia della sofferenza interiore sia dello sconvolgimento dell’esistenza del superstite.
3. Evoluzione dell’ambito soggettivo.
Come già accennato in premessa, nella fase antecedente alla piena maturazione dell’orientamento attuale, la legittimazione al risarcimento del danno parentale era spesso ancorata allo status di parente in senso civilistico (art. 74 c.c.) e, soprattutto, al nucleo familiare “nucleare” e talora collegata, in via di fatto, alla convivenza come indice quasi imprescindibile di intensità del rapporto.
La stessa nozione di parentela era tradizionalmente limitata alla filiazione “legittima” (da matrimonio), con esclusione, ad esempio, del vincolo tra figlio naturale e famiglia del genitore, o tra figli naturali dello stesso genitore.
La riforma introdotta con la l. n. 219/2012 e il successivo art. 315 c.c. (unicità dello stato di figlio) hanno superato questa impostazione, affermando che il vincolo di parentela nasce tanto nella filiazione dentro il matrimonio quanto in quella fuori dal matrimonio o adottiva (salva l’adozione di maggiorenni).
Tuttavia, per lungo tempo, l’ambito soggettivo del danno parentale è rimasto sostanzialmente circoscritto ai parenti in senso stretto (genitori, figli, fratelli, sorelle, talora nonni e nipoti) con una certa diffidenza verso figure “esterne” alla famiglia legittima o verso rapporti non assistiti da status (conviventi, famiglie di fatto, relazioni affettive non formalizzate).
Questa impostazione rifletteva una concezione della famiglia ancora fortemente centrata sul modello matrimoniale e sul dato formale dello status.
Con la riforma della filiazione e l’evoluzione della giurisprudenza, si è affermata una concezione della parentela come vincolo giuridico che prescinde dal matrimonio e ricomprende anche il figlio nato fuori dal matrimonio e il figlio adottivo (salvo l’adozione di maggiorenni).
Sul piano risarcitorio, dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato che la lesione del rapporto familiare è causa di risarcimento del danno, a prescindere dalla convivenza.
Inoltre, il pregiudizio da perdita del parente ha autonomia rispetto al danno biologico e spetta iure proprio ai congiunti, in proporzione alla durata e intensità del vissuto e alla composizione del nucleo residuo.
Infine, il danno parentale può riguardare non solo legami attuali, ma anche relazioni potenziali, come nel caso del figlio nato morto (relazione affettiva potenziale mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita).
Questi approdi hanno progressivamente spostato l’asse dalla mera verifica dello status formale alla considerazione dell’effettività del rapporto affettivo.
Le fonti più recenti (dottrina sistematica e giurisprudenza della Cassazione di quest’ultimo decennio) hanno progressivamente ridelineato l’ambito soggettivo del danno parentale che può così riassumersi:
– il danno parentale spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto, ma non richiede la convivenza come requisito minimo poichè ciò che conta è la prova dell’effettività e consistenza della relazione;
– la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio opera per i membri della famiglia nucleare (coniuge e figli) e si estende ai membri della famiglia originaria (genitori e fratelli), ma la convivenza non è condizione minima della legittimazione: essa incide sul quantum e sulla prova dell’intensità del rapporto, ma non sul diritto in sé;
– il vincolo di sangue non è elemento imprescindibile: il danno da lesione del rapporto parentale è riconosciuto anche per qualsiasi tipo di rapporto caratterizzato da stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla consanguineità, purché vi sia un legame di affetto, consuetudine di vita e abitudini tale da infondere nel danneggiato un sentimento di protezione e sicurezza.
Questa impostazione – che si è consolidata, tra l’altro, in decisioni come Cass. 24 marzo 2021 n. 8218, Cass. 5 novembre 2020 n. 24689, Cass. n. 21837/2019, Cass. n. 5948/2023, Cass. n. 5769/2024 – rappresenta, l’attuale orientamento della Suprema Corte:
“Sono potenziali titolari del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale tutti i soggetti che dimostrino l’esistenza di una relazione affettiva stabile, seria e socialmente riconoscibile con la vittima primaria, a prescindere dall’appartenenza al nucleo familiare tradizionale e dalla convivenza, salvo che la legge preveda limiti specifici”.
4. Criteri elaborati dalla Cassazione per individuare i soggetti legittimati.
Per i parenti giuridici (nel senso dell’art. 74 c.c., come riformato) il danno parentale spetta jure proprio ai congiunti (genitori, figli, fratelli, sorelle) per la lesione o la perdita della relazione parentale.
Per il coniuge e i figli (famiglia “successiva”) e per genitori e fratelli (famiglia “originaria”) opera una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, anche in assenza di convivenza, con onere per il danneggiante di provare l’eventuale indifferenza o conflitto. In questi casi la convivenza non è requisito minimo, ma elemento che incide sulla quantificazione e sulla prova dell’intensità del rapporto.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la presunzione riguarda in particolare la sofferenza morale, mentre l’aspetto dinamico‑relazionale richiede una dimostrazione puntuale delle concrete ricadute sulla vita del superstite.
Le più recenti pronunce sottolineano che il danno parentale sussiste anche in assenza di convivenza, purché sia provata l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà.
In particolare, è sempre ammessa, a favore di parenti non conviventi, la prova in concreto di un legame affettivo saldo e duraturo, mentre non è sufficiente, tuttavia, un contatto sporadico o meramente virtuale (ad es. contatti limitati a messaggi via sms o social network), giudicati inidonei a dimostrare un saldo legame affettivo.
Questa linea, consolidata da decisioni come Cass. 24 marzo 2021 n. 8218 (in tema di parenti non conviventi) e Cass. pen. 9 febbraio 2017 n. 11428 (circa l’insufficienza dei soli contatti via social), valorizza il bilanciamento tra l’estensione dell’ambito soggettivo del danno parentale e il rigore probatorio.
Nello stesso senso, con particolare riferimento alla convivenza more uxorio e alle famiglie di fatto, la Cassazione ha progressivamente riconosciuto la piena rilevanza giuridica della convivenza come formazione sociale protetta dall’art. 2 Cost. e il diritto del convivente more uxorio al risarcimento del danno da perdita del partner, a condizione che sia dimostrata una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza morale e materiale e che il diritto al risarcimento del danno parentale spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, comprendendo il convivente more uxorio e il figlio naturale non riconosciuto, se è provato un saldo e duraturo legame affettivo assimilabile al rapporto coniugale.
La convivenza, in questi casi, assume quindi una duplice funzione: è condizione tipica per il riconoscimento del rapporto more uxorio quale equivalente funzionale del matrimonio ed è indice probatorio della stabilità e della serietà della relazione affettiva.
Ma il passo più avanzato dell’evoluzione giurisprudenziale è rappresentato dall’affermazione secondo cui “Il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile per il riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, che può essere riconosciuto anche a soggetti non consanguinei, purché esista una stabile relazione affettiva analoga a quella familiare, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre-figlio. Tuttavia, il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza, dovendoci essere comunque una incidenza sull’intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.” (v. Cassazione civile sez. III – 15/11/2023, n. 31867).
La Cassazione ha così ammesso che il danno parentale può spettare, ad esempio, al figlio naturale non riconosciuto, se è dimostrato un saldo legame affettivo con il genitore ovvero ad altre figure affettive significative (ad es. soggetti che, pur non essendo parenti di sangue, abbiano con la vittima una relazione stabile di affetto, consuetudine di vita, abitudini condivise, e che rappresentino per il danneggiato un punto di riferimento affettivo e di protezione).
La condizione imprescindibile è la prova rigorosa della stabilità della relazione, dell’intensità del legame affettivo e dellìeffettiva incidenza della perdita sulla vita del superstite.
Quindi, sul piano probatorio, la Cassazione richiede che la parte alleghi e dimostri (anche per presunzioni e fatti notori):
– la durata e intensità del vissuto con la vittima;
– la composizione del nucleo familiare residuo e la capacità di questo di offrire supporto morale e materiale;
– l’età della vittima e dei superstiti;
– le concrete ricadute sulla vita quotidiana del superstite (sconvolgimento dell’assetto esistenziale).
5. Ruolo delle pronunce più recenti nel consolidare l’indirizzo estensivo: autonomia del danno parentale, superamento della convivenza e apertura a rapporti non consanguinei.
Decisioni come Cass. n. 21837/2019 e Cass. n. 29495/2019 avevano ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale è autonomo rispetto al danno biologico e va liquidato unitariamente e avevano affermato che la convivenza non è un connotato minimo necessario per l’esistenza del danno parentale, che può sussistere a prescindere dalla coabitazione, purché sia provata l’effettività e la consistenza del rapporto.
La successiva giurisprudenza, con pronunce come Cass. 5 novembre 2020 n. 24689 e Cass. 24 marzo 2021 n. 8218, ha consolidato due punti:
1) il vincolo di sangue non è necessario: il danno parentale può essere riconosciuto anche per rapporti affettivi stabili con soggetti non consanguinei, se assimilabili a quelli familiari;
2) per i parenti non conviventi, il danno parentale sussiste, ma occorre una prova concreta di rapporti costanti.
Pronunce più recenti, come Cass. n. 5769/2024 e Cass. n. 5948/2023, hanno invece rafforzato l’ampliamento dell’ambito soggettivo dei potenziali legittimati, la centralità del legame affettivo rispetto allo status e l’uso di presunzioni calibrate poichéhanno ribadito la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) e originaria (genitori e fratelli), anche in assenza di convivenza, con onere per il danneggiante di provare l’eventuale indifferenza o conflitto tra vittima e superstite, e la distinzione all’interno del danno da perdita del rapporto parentale tra aspetto interiore (sofferenza morale, presunta per i familiari stretti) e aspetto dinamico‑relazionale (ricadute sulla vita), che richiede allegazioni e prove specifiche.
Ma la svolta nella teorizzazione della rilevanza della “stabile relazione affettiva”, quale criterio generale di accesso al risarcimento del danno parentale, arriva con la sentenza Cass. civ. sez. III, 15 novembre 2023, n. 31867.
Essa afferma in modo netto che il vincolo di sangue non è requisito essenziale per la risarcibilità del danno parentale e la convivenza non è condizione minima di legittimazione, ma elemento probatorio, incidendo sul quantum e sulla valutazione dell’intensità del rapporto.
Ciò che rileva, ai fini della legittimazione, è appunto l’esistenza di una relazione affettiva stabile, significativa e socialmente riconoscibile, che può intercorrere anche tra soggetti non legati da parentela in senso stretto.
Dal punto di vista sistematico, la decisione assunta con Cass. n. 31867/2023 si colloca nel solco dell’orientamento già descritto, ma ne accentua la portata generale, atteso che la categoria dei potenziali titolari del danno parentale viene esplicitamente estesa a chiunque riesca a dimostrare una relazione affettiva qualificata, indipendentemente dallo status, e conferma il superamento della regola restrittiva, centrata su status e convivenza e rafforza il principio secondo cui la lesione del legame affettivo qualificato è il vero oggetto di tutela, anche oltre la famiglia tradizionale.
Un ulteriore decisivo passo in avanti viene compiuto con la sentenza Cass. civ. sez. III, 6 marzo 2025, n. 5984 che affronta il tema del danno parentale in relazione a figure non legate da vincolo di sangue, segnatamente il patrigno che abbia svolto un ruolo genitoriale di fatto.
La Corte, infatti, riconosce che il patrigno non convivente può essere titolare di danno parentale, se è provato un rapporto affettivo stabile e sostanzialmente genitoriale con il figlio del partner.
In tal senso, valorizza la funzione sostitutiva o integrativa svolta da tali figure, sottolineando che la tutela non può essere negata solo perché manca il legame di sangue o lo status formale di genitore e richiama, in chiave sistematica, l’impostazione costituzionale e della CEDU sulla tutela delle relazioni familiari di fatto.
Questa decisione costituisce un caso paradigmatico di applicazione del principio della rilevanza della “stabile relazione affettiva” alle figure affettive significative “sostitutive” dei ruoli parentali tradizionali: il criterio selettivo non è più l’appartenenza alla famiglia “legittima”, ma la qualità del ruolo affettivo e di cura concretamente svolto.
In termini di ambito soggettivo, Cass. n. 5984/2025 amplia la categoria dei legittimati e, includendo espressamente soggetti non consanguinei con ruolo genitoriale di fatto, conferma che la stabile relazione affettiva è il fulcro della legittimazione, anche quando la convivenza non sia continua o formalizzata e rafforza la dimensione funzionale e relazionale della responsabilità civile.
Di poco successiva a Cass. n. 5984/2025, è la sentenza Cass. civ. sez. III, 26 giugno 2025, n. 17208 in materia di rapporto nonni‑nipoti, che è intervenuta a chiarire in modo esplicito che la convivenza non è presupposto necessario per il riconoscimento del danno parentale neppure in tali relazioni.
La Corte afferma che il rapporto nonni‑nipoti è naturalmente idoneo a generare un danno parentale risarcibile, purché sia provata l’effettività del legame.
Esclude che la mancanza di convivenza possa, di per sé, escludere il diritto, trattandosi di relazione spesso strutturata su frequentazioni regolari e significative anche senza coabitazione, e ribadisce che la convivenza è mero indice probatorio, non requisito di legittimazione, rafforzando quanto già affermato dalle decisioni del 2019 e del 2021.
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo, Cass. n. 17208/2025 consolida l’inclusione di nonni e nipoti, anche non conviventi, tra i potenziali titolari di danno parentale e conferma la centralità della prova concreta del legame affettivo (frequenza dei contatti, ruolo educativo, sostegno materiale e morale, ecc.) contribuendo a scardinare definitivamente ogni residuo automatismo tra convivenza e legittimazione.
Ancora fresca di stampa è larecentissima Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2026, n. 23544.
Tale ultimo arresto aggiunge ulteriori tasselli, con alcune precisazioni di grande rilievo sistematico circa i criteri della convivenza, della coabitazione e fornisce nuove importanti precisazioni sul diritto al risarcimento del danno parentale dei minori infra‑annuali e sulla convivenze di fatto.
Anzitutto, distingue espressamente tra convivenza e coabitazione materiale, affermando che la relazione more uxorio può essere qualificata come stabile anche a fronte di periodi di non coabitazione, se è provata la continuità del legame e della progettualità di vita comune.
Inoltre, valorizza le acquisizioni neuroscientifiche per riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale in capo ai minori infra‑annuali, superando ogni residua perplessità legata all’asserita incapacità del neonato di percepire la perdita.
Infine, apre in modo più deciso al danno patrimoniale in ipotesi di convivenze di fatto, riconoscendo che la solidarietà economica tipica di tali relazioni può giustificare il risarcimento anche sul versante patrimoniale, se adeguatamente provata.
In termini di ambito soggettivo, Cass. n. 23544/2026 affina il discorso sulla convivenza, chiarendo che essa non si identifica con la mera coabitazione, ma con un progetto di vita comune che può tollerare anche periodi di separazione fisica.
Soprattutto, rafforza la tutela dei minori infra‑annuali come titolari di danno parentale, evidenziando che la relazione genitore‑figlio esiste e viene lesa anche quando il minore non abbia ancora maturato una piena consapevolezza cognitiva.
Da ultimo, consolida l’idea che le convivenze di fatto siano pienamente rilevanti anche sul piano patrimoniale, ampliando il ventaglio dei pregiudizi risarcibili in capo ai conviventi superstiti.
I principi ribaditi dalla Suprema Corte trovano fondamento tanto nei principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla tutela della vita familiare (art. 8 CEDU), interpretata in senso ampio, comprensivo delle relazioni affettive di fatto, quanto negli artt. 2, 29, 30, 31 Cost., che tutelano la famiglia e le formazioni sociali ove si svolge la personalità umana, nonché i rapporti di solidarietà familiare, quanto nel principio di solidarietà che permea la responsabilità civile, come clausola generale di protezione degli interessi meritevoli (art. 2043 c.c. letto in chiave costituzionale).
L’estensione soggettiva del danno parentale è, dunque, coerente con una visione personalistica e relazionale dei diritti fondamentali, che valorizza la realtà dei rapporti affettivi oltre gli schemi formali, come confermato in modo particolarmente chiaro dalle decisioni passate in disamina.
6. Il riconoscimento del danno parentale al nascituro e al concepito.
Una riflessione a parte merita l’evoluzione giurisprudenziale in tema di danno parentale nella prospettiva della tutela del nascituro e del concepito nel quadro di una progressiva valorizzazione della relazione genitoriale quale bene primario e meritevole di protezione.
In tale contesto, la recentissima sentenza Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064 e Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571 rappresentano i punti di approdo di un percorso interpretativo che ha progressivamente superato le rigidità formali, riconoscendo la titolarità del diritto al risarcimento anche in capo a soggetti non ancora nati ma già concepiti al momento dell’evento lesivo.
La pronuncia Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064, affrontando il caso del figlio concepito ma non ancora nato al momento della morte del genitore per fatto illecito, ha sancito che il diritto al risarcimento del danno parentale sorge in capo al nascituro, perfezionandosi tuttavia con la nascita, e si fonda sulla peculiarità del rapporto familiare e sull’interesse superiore del minore a crescere con entrambi i genitori.
La Corte ha chiarito che la lesione del rapporto parentale, in tale ipotesi, costituisce un danno diretto e non riflesso, in quanto incide immediatamente sulla sfera giuridica del futuro nato, e che la sussistenza del danno si presume in via assoluta, escludendo la necessità di una prova rigorosa circa l’effettività del legame, riconoscendo così una tutela rafforzata, in linea con i principi affermati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e dalla Carta di Nizza.
In parallelo, Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571, aveva consolidato l’orientamento secondo cui anche il concepito gode della legittimazione attiva a richiedere il risarcimento del danno parentale, non potendosi subordinare tale riconoscimento a un onere probatorio più gravoso rispetto agli altri familiari ed in particolare ai figli già nati al momento dell’illecito
La Corte aveva infatti ribadito che la sofferenza derivante dalla lesione del rapporto parentale può essere presunta sulla base del solo vincolo familiare, ricorrendo a massime di esperienza e al fatto notorio, e che tale principio si applica senza soluzione di continuità anche ai figli non ancora nati al momento dell’evento lesivo.
La combinazione di questi arresti consente di affermare che la giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo quale presupposto la nascita quale momento perfezionativo del diritto, riconosce al nascituro e al concepito una posizione giuridica autonoma e meritevole di tutela, superando tanto le limitazioni derivanti dalla mancanza di status quanto gli ostacoli legati all’assenza di una relazione affettiva effettivamente vissuta.
Si configura così un modello protettivo che attribuisce centralità all’interesse del minore e alla funzione relazionale della genitorialità, riflettendo un approccio personalistico e solidaristico che trova il proprio fondamento nei principi costituzionali e sovranazionali.
In definitiva, le sentenze Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064 e Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571, consolidano un orientamento inclusivo, che riconosce il diritto al risarcimento del danno parentale anche al concepito e al nascituro, valorizzando un criterio di presunzione fondato sulla natura stessa del rapporto genitoriale, e segnano una tappa fondamentale nell’evoluzione del sistema di tutela dei diritti della personalità in ambito familiare.
7. Conclusioni.
Alla luce del percorso sin qui ricostruito circa l’ambito soggettivo del danno parentale, l’attuale indirizzo della Corte di Cassazione può essere così riassunto: non esiste più un vincolo rigido che limiti il danno parentale al solo nucleo familiare tradizionale (madre, padre, fratelli, sorelle).
Sono potenziali titolari del diritto al risarcimento i familiari stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle), anche non conviventi, per i quali opera una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio; i parenti ulteriori (nonni, nipoti, ecc.) che provino l’effettività e la consistenza del rapporto (Cass. n. 17208/2025); i conviventi more uxorio e i componenti di famiglie di fatto, se dimostrano una relazione stabile, duratura, connotata da mutua assistenza morale e materiale, secondo i criteri precisati anche da Cass. n. 23544/2026; le figure affettive significative non legate da vincolo di sangue, ma da un rapporto di affetto e consuetudine di vita tale da essere assimilabile, per intensità, a quello familiare (come il patrigno con ruolo genitoriale di fatto, Cass. n. 5984/2025).
Il criterio dirimente non è più (solo) lo status, ma la lesione di un qualificato e stabile legame affettivo, che deve essere allegato e provato con rigore, attraverso la durata della relazione, la frequenza e qualità dei contatti, la coabitazione o prossimità, l’assistenza reciproca, i progetti di vita comuni, il ruolo di cura effettivamente svolto, ecc.
In tale quadro si inserisce, con particolare rilievo sistematico, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno parentale in favore del concepito e del nascituro, come affermato, tra l’altro, da Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2023, n. 4571 e da Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2026, n. 22064. Le due pronunce, pur muovendo dall’assunto che il diritto soggettivo al risarcimento si perfeziona con la nascita, attribuiscono al figlio già concepito al momento dell’illecito una posizione giuridica autonoma e meritevole di tutela, configurando la perdita del genitore come danno diretto e non meramente riflesso, e fondando la risarcibilità su una presunzione (di fatto o addirittura tendenzialmente assoluta) di sofferenza per la lesione del rapporto genitoriale, senza richiedere la prova di una relazione affettiva “vissuta” in concreto.
Questa evoluzione è coerente con i principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela della vita familiare e delle relazioni affettive, e con la funzione della responsabilità civile quale strumento di protezione degli interessi meritevoli, alla luce dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. interpretati in chiave costituzionale.
Tuttavia, l’assetto che ne risulta è segnato da una asimmetria interna: mentre per i soggetti “atipici” il filtro dell’effettività del rapporto resta condizione imprescindibile di accesso al risarcimento, per il concepito e il nascituro il sistema accetta una presunzione particolarmente intensa, che sacrifica in parte l’esigenza di verifica concreta del legame in favore di una tutela anticipata e potenzialmente espansiva del diritto del figlio alla genitorialità.
In estrema sintesi, il principio di diritto risultante dal complesso delle sentenze in questa sede esaminate, potrebbe essere formulato come segue: il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta a chiunque dimostri di essere stato inserito in una relazione affettiva stabile, seria e socialmente riconoscibile con la vittima, indipendentemente dall’appartenenza al nucleo familiare tradizionale, dal vincolo di sangue e dalla convivenza intesa in senso meramente materiale, fermo restando un regime probatorio più favorevole (presunzioni) per i familiari stretti e un onere di allegazione più intenso per i soggetti “atipici”; per il concepito e il nascituro, in particolare, il sistema ammette una presunzione rafforzata di danno, che attenua l’esigenza di prova dell’effettività del rapporto leso in ragione dell’interesse superiore del minore e della natura qualificata del rapporto genitoriale.
