Consenso Informato. L’obbligo del medico. (Cassazione civile, sez. III, 3 febbraio 2025, n. 2562)


Massima:
La sottoscrizione del modulo di consenso informato da parte del paziente non esonera il medico da eventuali errori terapeutici.
Il consenso firmato non può sostituire l’obbligo del sanitario di scegliere correttamente la terapia e di informare il paziente in modo completo e comprensibile.
Inoltre, le competenze professionali del paziente (nel caso specifico un veterinario) non incidono sull’obbligo di informazione, che resta pieno e in capo al medico.

Principio affermato:

  • Il consenso informato è *condizione di liceità dell’intervento, ma non elimina la *responsabilità per colpa professionale.
  • La mera sottoscrizione del modulo non prova che l’informazione sia stata effettivamente fornita in modo adeguato.
  • Il medico deve rispettare i canoni di correttezza, diligenza e buona fede professionale (artt. 1175, 1176, 1375 c.c.), oltre al diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.).

Questa pronuncia si inserisce in una consolidata linea giurisprudenziale della Cassazione in materia di consenso informato e responsabilità medica, confermandone e precisandone i principi.

🔹 1. Continuità con la giurisprudenza precedente

  • Cass. civ., sez. III, 19 aprile 2018, n. 9556: aveva chiarito che la firma del modulo non è sufficiente a dimostrare un consenso effettivamente informato, se non è provato che il paziente abbia ricevuto una spiegazione chiara e completa dei rischi.
  • Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2018, n. 7248 e n. 24302/2021: hanno ribadito che l’obbligo informativo è autonomo rispetto alla correttezza della condotta terapeutica e la sua violazione può generare danno risarcibile anche indipendentemente da errori medici.
  • Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28985: ha distinto tra il “danno da lesione del diritto all’autodeterminazione” (mancata informazione) e il “danno da errata esecuzione” (errore tecnico).
  • Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2023, n. 3853: ha precisato che l’informazione deve essere personalizzata in base alle condizioni del paziente e alla complessità dell’intervento.

La sentenza n. 2562/2025 ribadisce questi principi, sottolineando che:

  • la firma non ha valore liberatorio automatico;
  • il consenso deve essere consapevole e realmente informato;
  • la professionalità del paziente non attenua gli obblighi informativi del medico.

Osservazioni conclusive

Questa decisione conferma l’orientamento della Corte volto a:

  • tutelare la libertà di autodeterminazione sanitaria del paziente;
  • distinguere tra errore terapeutico (violazione dell’arte medica) e vizio del consenso (mancata informazione);
  • valorizzare il principio di alleanza terapeutica, fondato sulla fiducia e sulla comunicazione medico-paziente.

In sostanza, la Cassazione riafferma che:

“Il consenso informato è un processo comunicativo, non un mero adempimento burocratico.”