Responsabilità civile dei sanitari – consenso informato – mancata sottoscrizione del modulo da parte dei medici. Cass. Civ. Sez. III, 29 luglio 2025, n. 21845

Sintesi della sentenza – Cass. Civ. Sez. III, 29 luglio 2025, n. 21845

Oggetto:
Responsabilità civile dei sanitari – consenso informato – mancata sottoscrizione del modulo da parte dei medici.

Massima:
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa firma dei sanitari sul modulo di consenso informato non costituisce, di per sé, una violazione del diritto del paziente all’informazione sanitaria.

Il modulo serve solo come documentazione dell’avvenuta prestazione del consenso da parte del paziente, in conformità all’art. 1, comma 4, della Legge n. 219/2017. La mancata firma del medico non incide sulla validità o sull’effettività del consenso, purché risulti che l’informazione sia stata effettivamente fornita e compresa.

La Corte ha anche chiarito che il consenso informato, pur fondato sull’“alleanza terapeutica” tra medico e paziente, non è un atto negoziale e non deve essere interpretato come un contratto o un accordo tra le parti.

👉 In sintesi: ciò che rileva non è la forma (firma del medico), ma la sostanza del processo informativo e la reale autodeterminazione del paziente.


Commento

Questa sentenza si colloca in continuità con precedenti orientamenti della Cassazione (es. *Cass. n. 31026/2023, *Cass. n. 23328/2019) e consolida un principio ormai chiaro:
il consenso informato è un diritto sostanziale, non formale.

🔹 Implicazioni pratiche

  • Le strutture sanitarie non possono essere ritenute automaticamente responsabili per la sola mancanza della firma del medico sul modulo.
  • Tuttavia, resta l’onere della prova che l’informazione sia stata realmente fornita, chiara e comprensibile.
  • La sentenza valorizza la relazione medico-paziente come scambio comunicativo, non come mero adempimento burocratico.

🔹 Valutazione critica

La decisione è coerente con la ratio della L. 219/2017 (“Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”), che mira a tutelare l’autodeterminazione più che formalizzare procedure.
Tuttavia, si può osservare che l’assenza di un obbligo di firma del medico potrebbe creare zone d’ombra probatorie in caso di contenzioso: senza documentazione formale, diventa più difficile dimostrare che l’informazione sia stata effettivamente fornita in modo completo.


In conclusione

La Cassazione riafferma che il consenso informato:

  • è un processo comunicativo fondato sulla fiducia;
  • non è riducibile a un documento o a una firma;
  • tutela il diritto del paziente a essere informato e a scegliere consapevolmente, non una mera procedura formale.