Cassazione Ordinanza 27 marzo 2025 n. 8163 – Responsabilità della struttura.

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Responsabilità medica e limiti della responsabilità della struttura sanitaria: la Cassazione chiarisce il ruolo della casa di cura locatrice

Con l’ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità sanitaria, affrontando il tema della responsabilità della struttura sanitaria per l’operato di un medico che esercita all’interno dei suoi locali in forza di un mero rapporto di locazione.

La vicenda trae origine da un intervento laser agli occhi eseguito presso una casa di cura privata, dal quale erano derivati danni alla vista del paziente. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata per difetto di nesso causale; la Corte d’Appello aveva invece riconosciuto la responsabilità, seppur ridimensionando il danno, ritenendo sussistente un contratto di spedalità con effetti protettivi verso il paziente e qualificando il medico come ausiliario della struttura.

La Cassazione, accogliendo il ricorso della casa di cura e quello incidentale dell’assicurazione, ha censurato radicalmente tale impostazione. Secondo la Suprema Corte, non può configurarsi alcuna responsabilità della struttura sanitaria qualora il rapporto con il medico sia riconducibile esclusivamente a un contratto di locazione di locali e strumentazione, anche se il medico è socio della società conduttrice e anche se una parte del corrispettivo è parametrata agli utili.

Viene ribadito che la responsabilità della struttura – sia nel regime previgente sia alla luce della legge n. 24/2017 – presuppone l’esistenza di un rapporto professionale o collaborativo con il sanitario, tale da rendere quest’ultimo parte del processo di erogazione della prestazione sanitaria assunta dalla struttura nei confronti del paziente. La mera concessione in godimento di spazi e attrezzature non comporta né assunzione di obbligazioni sanitarie né condivisione dell’interesse alla prestazione medica.

La Corte prende inoltre le distanze dall’uso dello schema del contratto con effetti protettivi a favore del terzo, richiamando un orientamento ormai superato, e sottolinea che la responsabilità della struttura non può fondarsi su un rapporto di locazione, che per sua natura resta estraneo alla prestazione sanitaria e agli errori professionali del medico.

Il principio di diritto enunciato è chiaro:
la struttura sanitaria che abbia concesso in locazione propri locali a una società di medici non risponde dei danni causati ai pazienti dall’attività professionale di questi ultimi, in assenza di un rapporto di collaborazione o di inserimento del medico nell’organizzazione sanitaria della struttura.