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La legge 2 dicembre 2025 n. 182 introduce alcune importanti novità in ambito sanitario con gli artt. 58 e 62 che entreranno in vigore dal 18 dicembre 2025
L’articolo 58 modifica il comma 3 dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, introducendo due elementi principali:
Estensione delle possibilità di certificazione medica:
Viene specificato che il medico può rilasciare certificazioni basandosi non solo su dati clinici direttamente raccolti, ma anche indirettamente attraverso sistemi di telemedicina.
Ciò permette di includere nella pratica certificativa dati provenienti da dispositivi remoti, monitoraggi a distanza, consulti telematici, ecc.
Viene previsto un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, per definire i casi e le modalità in cui è possibile ricorrere alla telecertificazione.
La norma riconosce formalmente la validità dei dati raccolti tramite telemedicina ai fini certificativi, superando un limite precedente che poteva richiedere necessariamente la visita in presenza
e consente di snellire le procedure per i pazienti con patologie croniche, residenti in aree remote o con difficoltà di spostamento.
Tuttavia l’efficacia della norma dipenderà dall’Accordo Stato-Regioni, che dovrà definire:
Quali tipologie di certificazioni possono essere rilasciate a distanza.
I requisiti tecnici e di sicurezza dei sistemi di telemedicina utilizzati.
Le garanzie per l’accuratezza e l’integrità dei dati clinici a distanza.
Quanto alla responsabilità professionale del medico, la telecertificazione dovrà avvenire nel rispetto delle linee guida deontologiche e della sicurezza del paziente, evitando il rischio di una medicalizzazione eccessivamente “a distanza”.
L’articolo 62 introduce importanti semplificazioni nel percorso di cura farmacologica:
1) Prescrizione dematerializzata ripetibile per cronicità:
Il medico può indicare sulla ricetta dematerializzata ripetibile posologia e numero di confezioni dispensabili fino a 12 mesi (sulla base del protocollo terapeutico individuale).
Il medico può sospendere o modificare la terapia in qualsiasi momento per ragioni di appropriatezza.
2) Dispensazione farmaceutica semplificata:
Il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente per 30 giorni di terapia, in linea con la posologia indicata.
Il farmacista ha un ruolo attivo nel monitoraggio dell’aderenza terapeutica e può segnalare criticità al medico.
3) Farmacia come punto di continuità assistenziale:
La farmacia deve consegnare i farmaci prescritti in caso di dimissioni ospedaliere, referti di pronto soccorso o documentazione analoga (entro il giorno della presentazione o i due giorni precedenti).
Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, dovrà adottare un decreto entro 90 giorni per definire le modalità attuative, nel rispetto del vincolo di invarianza finanziaria.
La ricetta a 12 mesi riduce la frequenza delle visite di rinnovo, snellendo il lavoro dei medici e delle farmacie e la consegna di farmaci post-dimissioni in farmacia evita interruzioni di terapia e facilita la transizione tra ospedale e territorio. Inoltre, viene riconosciuto un ruolo più attivo nella gestione della cronicità e nel monitoraggio dell’aderenza, in un’ottica di integrazione tra professionisti sanitari e quindi le farmacie dovranno essere preparate a gestire flussi di farmaci post-dimissioni e a interagire con i medici in modo più strutturato.
Entrambe le norme rispondono alla finalità di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti a favore di cittadini e imprese (in questo caso, pazienti e operatori sanitari).
Innovazione nell’organizzazione sanitaria: Le due disposizioni promuovono un modello di sanità più prossimale, integrata e basata sui dati.
Necessità di un’attuazione coordinata: L’efficacia dipenderà dalla qualità dei decreti attuativi, dalla formazione degli operatori e dall’interoperabilità dei sistemi informativi.
Potenziale impatto sulla qualità delle cure: Se ben implementate, queste norme possono contribuire a migliorare l’aderenza terapeutica, ridurre gli accessi impropri e potenziare la medicina del territorio.
Conclusione:
Gli artt. 58 e 62 rappresentano passi significativi verso una sanità più moderna, digitale e patient-centered.
Tuttavia, la loro reale efficacia dipenderà dalla capacità di regolamentazione, formazione e integrazione sistemica tra tutti gli attori coinvolti (Ministero, Regioni, ASL, medici, farmacisti, cittadini).
Sarà cruciale monitorarne l’attuazione per valutarne l’impatto sulla qualità delle cure e sull’efficienza del sistema sanitario.
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