1. Inquadramento sistematico del CVS e ruolo “evolutivo” dell’avvocato
Gli artt. 9‑17 del d.m. 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo della L. 24/2017, delineano un sistema nel quale la gestione del rischio sanitario e dei sinistri non è più solo un fatto assicurativo, ma un nodo di governo clinico, organizzativo ed economico.
In questo sistema il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), previsto dall’art. 15, comma 2, è il luogo tecnico‑interdisciplinare in cui la struttura sanitaria valuta i sinistri, ne stima l’esposizione economica, orienta la strategia difensiva o conciliativa e supporta la corretta contabilizzazione nei fondi rischi e fondi riserva sinistri.
L’art. 16 collega a questo organismo la “funzione valutazione dei sinistri”, che deve essere in grado di valutare, sul piano medico‑legale, clinico e giuridico, la pertinenza e fondatezza delle richieste, fornendo il necessario supporto per la determinazione di corrette e congrue poste di bilancio.
Tra le competenze minime obbligatorie figura espressamente l’“avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico‑legali, dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri”.
Ne risulta un ruolo strutturale dell’avvocato, non solo consulente esterno “a chiamata”, ma componente stabile della funzione di valutazione; non solo difensore in giudizio, ma co‑decisore tecnico nel governo del sinistro e nel disegno di una gestione proattiva e conciliativa, come abbiamo già in parte visto nell’articolo in cui abbiamo trattato della prospettiva di una vera e propria “camera di raffreddamento” interna alle strutture (V. https://evaluationdata.it/il-c-v-s-in-prospettiva-di-prevenzione-e-conciliazione-anticipata-del-contenzioso/).
2. L’avvocato nel CVS: dal filtro giuridico alla regia della gestione condivisa del sinistro
2.1. Valutazione giuridica integrata nel processo tecnico del CVS
Il d.m. 232/2023 impone che la funzione di valutazione dei sinistri sappia esprimere una valutazione integrata medico‑legale, clinica e giuridica sulla pertinenza e fondatezza delle richieste.
In tal senso il CVS è un organismo tecnico interdisciplinare che:
- istruisce il sinistro,
- analizza la fondatezza delle pretese risarcitorie,
- accerta le criticità organizzative e assistenziali,
- stima il danno,
- formula proposte gestionali e conciliative.
In tale cornice, l’avvocato qualifica giuridicamente il caso, inquadrando il titolo di responsabilità (contrattuale/extracontrattuale, azione diretta, rivalsa, surroga) e verificando la riconducibilità del fatto alle coperture assicurative o alle misure analoghe (SIR, franchigie, fondi in auto‑ritenzione).
Inoltre, l’avvocato valuta la fondatezza giuridica della pretesa raccordando le risultanze medico‑legali con i presupposti di responsabilità (nesso causale, colpa, violazione di linee guida, omissioni diagnostico‑terapeutiche) e distinguendp i sinistri infondati, per i quali è corretta una difesa rigorosa, dai sinistri in cui emerga una plausibile o evidente responsabilità, nei quali è auspicabile che la funzione del CVS si orienti verso la conciliazione.
Infine, l’avvocato orienta la strategia di risposta in quanto suggerisce se e quando formulare un’offerta risarcitoria, quando resistere, quando privilegiare la soluzione conciliativa e contribuisce a tradurre la valutazione giuridica in indicazioni operative per la struttura e per l’eventuale compagnia assicuratrice.
2.2. Ruolo dell’avvocato nella gestione dei modelli SIR e dei sinistri “sopra SIR”
Come abbiamo già avuto modo di rilevare, i moderni assetti assicurativi (franchigie elevate, franchigie aggregate, SIR, modelli misti) hanno trasformato il CVS nel vero centro decisionale della gestione del sinistro.
Nei modelli assicurativi che prevedono la SIR, la struttura gestisce direttamente il sinistro fino alla soglia di ritenzione, con coinvolgimento dell’assicuratore solo oltre tale soglia.
Ne consegue che per i sinistri integralmente sotto SIR, il CVS (e quindi l’avvocato) governa in modo pressoché pieno la strategia conciliativa o contenziosa, mentre per i sinistri sopra SIR, si instaura un rapporto trilaterale Struttura–CVS–Compagnia, in cui l’assicuratore acquisisce un interesse economico diretto e pretende di partecipare alle valutazioni tecniche, alle strategie difensive, alle trattative.
In questa dinamica l’avvocato armonizza gli interessi della struttura e della compagnia, evitando che la funzione conciliativa sia schiacciata sulle sole esigenze di contenimento dell’esborso dell’assicuratore; presidia la coerenza giuridica dei protocolli di gestione di cui all’art. 15, comma 1, garantendo che la governance condivisa del sinistro resti compatibile con la finalità pubblicistica della L. 24/2017 (sicurezza delle cure, tutela del paziente, prevenzione del contenzioso seriale). Infine, contribuisce a definire, anche in chiave contrattuale, i margini di autonomia decisionale del CVS e della struttura nella fase conciliativa.
3. Funzione conciliativa del CVS e ruolo specifico dell’avvocato
3.1. Dal modello difensivo al modello conciliativo
Il d.m. 232/2023 spinge verso il superamento del tradizionale modello “rigidamente difensivo”, fondato sulla contestazione sistematica delle richieste e sul rinvio al giudizio per la soluzione della controversia, che ha prodotto incremento del contenzioso, aumento dei costi, medicina difensiva, deterioramento del rapporto con il cittadino.
Il CVS, infatti, è chiamato a distinguere i sinistri infondati da quelli con plausibile responsabilità; nei casi fondati, promuovere un’effettiva attività conciliativa con il danneggiato, non limitandosi a trasmettere il fascicolo all’assicuratore o a predisporre la difesa processuale.
In questo passaggio di paradigma, l’avvocato nel CVS abbandona il ruolo di puro “avvocato del no” e assume quello di facilitatore giuridico della conciliazione, al fine di costruire, insieme al medico legale e al risk manager, una narrazione giuridicamente fondata del caso, che consenta di formulare proposte risarcitorie eque e sostenibili, riducendo la tentazione del paziente di adire il giudice.
3.2. Presidio di sostenibilità economica e traduzione in poste di bilancio
L’art. 16 affida alla funzione di valutazione dei sinistri anche il compito di supportare la determinazione di poste corrette e congrue nei fondi rischi e fondi riserva sinistri.
In tal senso una gestione tempestiva e conciliativa dei sinistri fondati riduce i costi complessivi (risarcimenti, spese legali, CTU, accantonamenti, premi assicurativi, immobilizzazione di risorse), rende più prevedibili gli oneri futuri e contribuisce alla sostenibilità economico‑finanziaria del sistema sanitario.
L’avvocato è centrale in questo processo perché traduce il rischio giuridico in rischio economico, stimando probabilità di soccombenza, ampiezza del danno risarcibile, rischi accessori (interessi, spese, condanne ex art. 96 c.p.c. ecc.) e collabora con il revisore legale o il collegio sindacale, che ex art. 13 certificano la congruità degli accantonamenti, fornendo il supporto argomentativo sulle ragioni delle scelte conciliative o difensive.
4. La “camera di raffreddamento”: funzione, fasi e centralità dell’avvocato
4.1. La “camera di raffreddamento” come evoluzione del modello CVS
Nell’articolo pubblicato sul nostro sito lo scorso 18 maggio 2026 (https://evaluationdata.it/il-c-v-s-in-prospettiva-di-prevenzione-e-conciliazione-anticipata-del-contenzioso/) proponevamo l’istituzione nelle strutture sanitarie di una “camera di raffreddamento” delle controversie sanitarie, organismo interno distinto ma collegato funzionalmente al CVS, destinato a gestire la fase conciliativa successiva all’istruttoria tecnica del sinistro.
In questo schema il CVS svolge la funzione tecnico‑valutativa: istruisce il caso, accerta responsabilità, stima il danno, valuta il grado di esposizione della struttura, mentre la “camera di raffreddamento” diventa lo spazio procedimentalizzato di confronto tra struttura, paziente (e familiari), professionisti sanitari coinvolti, compagnia assicurativa, consulenti medico‑legali e difensori delle parti.
L’avvocato della struttura, già componente della funzione di valutazione sinistri, è naturalmente uno degli attori centrali di questa “camera” poiché partecipa alla progettazione delle regole procedurali (tempi, convocazioni, verbalizzazioni, regole di riservatezza), assicura che la procedura sia facoltativa e acceleratoria, non dilatoria né ostativa all’accesso alla giurisdizione e garantisce l’osservanza delle condizioni di libertà negoziale e di effettiva possibilità di assistenza tecnica e legale per il paziente.
4.2. Le fasi del procedimento e il ruolo operativo dell’avvocato
Nell’articolo richiamato venivano ipotizzate alcune fasi essenziali del funzionamento della “camera di raffreddamento”, in cui il ruolo dell’avvocato si declina in modo specifico.
- Valutazione preliminare del CVS
Il CVS, conclusa l’istruttoria tecnica (con eventuale coinvolgimento dell’assicurazione per i sinistri sopra SIR), formula una valutazione sulla fondatezza del sinistro, una stima preliminare del danno e un giudizio sull’esposizione della struttura. L’avvocato contribuisce a formalizzare questa valutazione in un documento giuridicamente strutturato, che costituirà la base del confronto in “camera di raffreddamento”.
- Apertura del confronto conciliativo
La camera di raffreddamento convoca le parti in tempi rapidi, in un contesto di riservatezza, informalità controllata, trasparenza e imparzialità tecnica.
L’avvocato:
- cura gli aspetti formali delle convocazioni;
- chiarisce alle parti natura volontaria e non preclusiva della procedura;
- assicura il rispetto delle regole di riservatezza e la corretta utilizzabilità (o inutilizzabilità) delle dichiarazioni rese in eventuali successivi giudizi. ]
- Illustrazione tecnica del sinistro
Uno degli obiettivi principali è colmare il deficit di comprensione tecnica da parte del paziente, chiarendo aspetti clinici e medico‑legali.
L’avvocato:
- traduce in linguaggio giuridicamente chiaro e comprensibile le criticità emerse;
- spiega le possibili conseguenze legali delle diverse opzioni (accordo, mancato accordo, giudizio);
- vigila che la comunicazione non assuma toni manipolativi o intimidatori.
- Formulazione di proposte conciliative
Se sussistono i presupposti, struttura e, se del caso, assicuratore formulano proposte risarcitorie, ipotesi transattive, accordi rateali o soluzioni personalizzate.
L’avvocato:
- costruisce giuridicamente le proposte di accordo, assicurandone la validità, la chiarezza delle rinunce e la corretta delimitazione dell’oggetto;
- verifica la compatibilità economica delle proposte con i fondi rischi, i massimali di polizza, le clausole su franchigie e SIR;
- si coordina con il legale del paziente per esplorare soluzioni equilibrate, mantenendo la funzione di presidio degli interessi pubblicistici della struttura.
- Chiusura della procedura
La procedura si chiude con un accordo, con un mancato accordo, o con l’acquisizione di elementi utili per successive mediazioni o giudizi.
L’avvocato:
- redige gli atti di conciliazione o i verbali di mancato accordo;
- cura la tracciabilità delle attività svolte, nel rispetto della riservatezza;
- assicura che i tempi della procedura non determinino indebiti ritardi nell’accesso alla tutela giurisdizionale.
4.3. Garanzie e limiti: il ruolo di “custode delle regole del gioco”
In questo quadro non vanno dimenticate le criticità potenziali della “camera di raffreddamento” che potrebbero consistere nel rischio di pressione sul danneggiato, uso dilatorio, compressione impropria delle pretese risarcitorie.
Per evitare queste derive, è necessario che sia garantita la libertà negoziale delle parti, sia sempre possibile l’assistenza tecnica e legale, siano chiare le regole di riservatezza e di utilizzabilità delle dichiarazioni, sia preservata l’autonomia tecnica del CVS e la separazione tra funzione valutativa (CVS) e funzione gestionale/negoziale (“camera di raffreddamento”) e in conclusione che la procedura sia espressamente configurata come facoltativa e acceleratoria, non condizione di procedibilità né ostacolo di fatto all’accesso al giudice.
L’avvocato della struttura è, in questo quadro, il custode delle regole del gioco: deve garantire che la “camera di raffreddamento” sia uno strumento di effettiva composizione del conflitto, non un filtro distorsivo dei diritti del paziente.
5. Sintesi conclusiva: la funzione “espansa” dell’avvocato tra CVS e camera di raffreddamento
Alla luce del dato normativo degli artt. 15‑16 d.m. 232/2023 e della prospettiva conciliativa anticipata della “camera di raffreddamento”, il ruolo dell’avvocato può essere così sintetizzato:
- Componente strutturale della funzione di valutazione sinistri
L’avvocato è una delle competenze minime obbligatorie che la struttura deve garantire, segno che il profilo giuridico è parte costitutiva – e non accessoria – del CVS e della funzione di valutazione.
- Regista giuridico della gestione condivisa del sinistro
Nei moderni modelli assicurativi che prevedono la SIR e misti, il CVS è il centro decisionale della gestione del sinistro; l’avvocato ne è il regista giuridico, chiamato ad armonizzare interessi della struttura, dell’assicuratore e del paziente, soprattutto nei sinistri sopra SIR.
- Motore della funzione conciliativa
Superando il modello puramente difensivo, l’avvocato orienta il CVS verso la conciliazione anticipata dei sinistri fondati, contribuendo a ridurre il contenzioso, i costi e la medicina difensiva, e a recuperare il rapporto fiduciario con il cittadino.
- Ponte tra diritto e contabilità
L’avvocato traduce il rischio giuridico in rischio economico, supportando la determinazione di fondi rischi e fondi riserva sinistri e dialogando con revisori e organi di controllo sulla congruità degli accantonamenti.
- Protagonista della “camera di raffreddamento”
Nella prospettiva de iure condendo della camera di raffreddamento, l’avvocato diventa:
- architetto delle regole procedurali;
- garante delle libertà e delle garanzie delle parti;
- costruttore di soluzioni conciliative giuridicamente solide e sostenibili;
- custode del carattere volontario, acceleratorio e non oppressivo della procedura.
- Attore di una governance sanitaria moderna
In ultima analisi, l’avvocato nel CVS – e, domani, nella camera di raffreddamento – non è più solo difensore “ex post” di una struttura che subisce il contenzioso, ma co‑progettista di un sistema che riconosce l’errore, dialoga con il paziente e cerca soluzioni eque, tempestive e sostenibili, trasformando il conflitto da fattore patologico a occasione di apprendimento e miglioramento organizzativo.
