Il ruolo e la funzione del medico legale all’interno del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)

Come abbiamo visto attraverso gli articoli precedenti, gli artt. 15 e 16 del D.M. n. 232/2023 hanno profondamente trasformato il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), collocandolo al centro di un sistema di governance integrata del rischio sanitario nel quale la gestione del sinistro non è più concepita come mera attività liquidativa o difensiva, ma come funzione interdisciplinare orientata alla prevenzione del contenzioso, alla sostenibilità economica della struttura sanitaria e alla composizione anticipata del conflitto.

In questo quadro, il medico legale assume una posizione assolutamente centrale, non soltanto quale tecnico della causalità e del danno, ma quale figura di raccordo tra valutazione clinica, analisi organizzativa, strategia conciliativa e governo giuridico del sinistro.

Come emerge dalla lettura sistematica degli artt. 15 e 16 del decreto, il CVS è il luogo nel quale la struttura sanitaria deve compiere una valutazione integrata “medico-legale, clinica e giuridica” della richiesta risarcitoria, stimando l’esposizione economica, orientando la strategia conciliativa o difensiva e contribuendo alla corretta determinazione dei fondi rischi e delle riserve sinistri.

Il medico legale non rappresenta dunque un consulente esterno chiamato episodicamente ad esprimere un parere tecnico, ma uno dei principali protagonisti della funzione di valutazione sinistri.

La centralità del medico legale deriva anzitutto dal fatto che il sinistro sanitario è, per sua natura, un fenomeno tecnicamente complesso, nel quale occorre ricostruire la dinamica clinica dell’evento, il percorso diagnostico-terapeutico, la conformità dello stesso alle linee guida, la presenza di eventuali criticità organizzative, il nesso causale, compiere la distinzione tra complicanza inevitabile ed errore sanitario ed infine valutare l’entità del danno.

Il medico legale è quindi il soggetto chiamato a trasformare il fatto clinico in valutazione tecnico-giuridica del rischio risarcitorio.

La sua attività costituisce il presupposto indispensabile affinché il CVS possa distinguere i sinistri infondati, rispetto ai quali è corretto predisporre una difesa rigorosa, dai sinistri caratterizzati invece da plausibile o evidente responsabilità, nei quali la struttura sanitaria dovrebbe orientarsi verso una seria gestione conciliativa.

È proprio qui che emerge uno dei profili più innovativi del D.M. 232/2023: il medico legale non opera più soltanto in funzione “difensiva”, ma partecipa ad un modello di gestione proattiva del conflitto sanitario.

Il decreto, infatti, valorizza implicitamente la capacità del CVS di prevenire il giudizio attraverso una tempestiva istruttoria tecnica e l’apertura di un dialogo conciliativo con il paziente.

In questa prospettiva, il medico legale non deve limitarsi ad esprimere una valutazione astratta sulla sussistenza della responsabilità sanitaria.

Egli deve invece contribuire alla costruzione di una lettura complessiva del sinistro che tenga conto della sostenibilità tecnico-scientifica della pretesa, dell’impatto relazionale dell’evento, delle esigenze reputazionali della struttura, delle prospettive conciliative e della prevedibile evoluzione del contenzioso.

Il medico legale diventa dunque una figura di “governo del conflitto sanitario”.

Ma tale funzione non può però essere svolta isolatamente.

La vera innovazione organizzativa del CVS consiste infatti nella necessaria interazione operativa tra medico legale e avvocato della struttura sanitaria.

Negli articoli dedicati alla funzione conciliativa del CVS, alla costituzione di una “camera di raffreddamento” interna alle Strutture sanitarie (v. https://evaluationdata.it/il-c-v-s-in-prospettiva-di-prevenzione-e-conciliazione-anticipata-del-contenzioso/) e al ruolo dell’avvocato nella gestione anticipata e stragiudiziale dei sinistri (https://evaluationdata.it/cvs-lavvocato-non-serve-solo-in-causa/) abbiamo dimostrato come il D.M. 232/2023 attribuisca all’avvocato un ruolo strutturale all’interno della funzione di valutazione sinistri, trasformandolo da mero difensore processuale a “regista giuridico della gestione condivisa del sinistro”.

Ne consegue che il rapporto tra medico legale e avvocato non può essere episodico né sequenziale, ma deve assumere carattere continuativo e integrato.

Il medico legale individua e valuta il dato tecnico-scientifico e l’avvocato traduce quella valutazione in rischio giuridico, strategia negoziale e sostenibilità processuale.

È dall’interazione tra queste due figure che il CVS può realmente esercitare la propria funzione conciliativa.

In particolare, il medico legale individua la plausibilità della responsabilità, mentre l’avvocato valuta le conseguenze giuridiche della responsabilità emersa. Ed ancora, il medico legale stima il danno, mentre l’avvocato traduce la stima in rischio economico-processuale. Infine, il medico legale chiarisce gli aspetti clinici del caso e l’avvocato costruisce il percorso conciliativo e la cornice negoziale.

Il rapporto tra le due figure dovrebbe quindi svilupparsi secondo una logica di costante circolarità informativa.

Il medico legale non dovrebbe limitarsi a trasmettere una relazione tecnica all’avvocato, né l’avvocato dovrebbe intervenire soltanto nella fase finale della trattativa.

Al contrario, l’intero procedimento valutativo del CVS dovrebbe essere costruito attraverso un confronto continuo tra lettura clinica dell’evento, qualificazione medico-legale, inquadramento giuridico, valutazione del rischio processuale e prospettive conciliative.

Questa integrazione assume particolare rilievo nei sistemi assicurativi caratterizzati da franchigie elevate, Self Insurance Retention (SIR) e modelli misti, nei quali il CVS diventa il vero centro decisionale della gestione del sinistro.

In tali assetti il medico legale e l’avvocato devono operare come un’unica “cabina tecnico-giuridica”, capace di armonizzare gli interessi della struttura sanitaria con le esigenze della compagnia assicurativa, qualora presente, la tutela del paziente, la sostenibilità economica del sistema e la prevenzione del contenzioso seriale.

Ma il punto nel quale la collaborazione tra medico legale e avvocato assume la sua massima espressione è probabilmente quello della c.d. “camera di raffreddamento”, prospettata quale evoluzione funzionale del CVS (v. https://evaluationdata.it/il-c-v-s-in-prospettiva-di-prevenzione-e-conciliazione-anticipata-del-contenzioso/).

Abbiamo visto come la “camera di raffreddamento” potrebbe essere concepita come uno spazio tecnico-relazionale distinto ma collegato al CVS, destinato alla gestione conciliativa successiva all’istruttoria tecnica del sinistro.

In tale modello il CVS svolge la funzione tecnico-valutativa, la “camera di raffreddamento” diventa invece il luogo del confronto dialogico con il paziente e con i suoi difensori.

In questo contesto il medico legale assume un ruolo decisivo sotto almeno tre profili.

Il primo riguarda la funzione esplicativa.

Molte controversie sanitarie nascono non soltanto dal danno subito, ma dalla mancanza di comprensione tecnica dell’accaduto, dall’assenza di ascolto e dalla percezione di opacità della struttura sanitaria.

Il medico legale può allora svolgere una funzione di chiarificazione tecnica spiegando l’evento avverso, illustrando il percorso clinico e chiarendo le criticità emerse, distinguendo la complicanza inevitabile dall’errore, rendendo infine comprensibili al paziente aspetti normalmente percepiti come oscuri o incomprensibili.

Il secondo profilo riguarda la credibilità conciliativa del sistema.

Una proposta conciliativa può essere realmente efficace soltanto se il paziente percepisce che la struttura sanitaria ha svolto una valutazione tecnica seria, indipendente e non meramente difensiva.

La presenza attiva del medico legale nel percorso conciliativo conferisce autorevolezza e credibilità all’interlocuzione con il danneggiato.

Il terzo profilo riguarda invece l’interazione con l’avvocato del CVS.

È proprio la collaborazione tra queste due figure che può consentire l’attivazione concreta della “camera di raffreddamento”. Infatti, il medico legale individua i casi nei quali emergano significativi profili di responsabilità e l’avvocato valuta l’opportunità giuridica e strategica di aprire il percorso conciliativo. Parimenti, il medico legale fornisce il supporto tecnico per la costruzione della proposta e l’avvocato costruisce l’architettura procedurale e negoziale della conciliazione.

La “camera di raffreddamento” richiede, infatti, non soltanto valutazioni tecniche corrette, ma anche regole di riservatezza, garanzie di libertà negoziale, corretta verbalizzazione, definizione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni, tutela del diritto di difesa ed equilibrio tra funzione conciliativa e accesso alla giurisdizione.

Si tratta di profili nei quali l’avvocato svolge la funzione di “custode delle regole del gioco”, come già abbiamo visto (https://evaluationdata.it/cvs-lavvocato-non-serve-solo-in-causa/), mentre il medico legale garantisce la correttezza tecnico-scientifica del confronto conciliativo.

In sostanza, il medico legale e l’avvocato del CVS dovrebbero operare come due componenti complementari di un unico sistema: il primo presidia la verità tecnico-scientifica del sinistro e il secondo presidia la correttezza giuridica e procedurale della gestione conciliativa.

Solo questa integrazione può consentire al CVS di superare definitivamente il tradizionale modello rigidamente difensivo e trasformarsi in uno strumento moderno di composizione anticipata del conflitto sanitario.

In conclusione, il D.M. 232/2023 sembra delineare una figura di medico legale profondamente diversa da quella tradizionale.

Il medico legale del CVS non è più soltanto il consulente tecnico del contenzioso o soltanto il valutatore del danno, e non è nemmeno soltanto il supporto difensivo della struttura.

Egli diventa, da una parte, interprete tecnico della responsabilità sanitaria e facilitatore del dialogo con il paziente, dall’altra parte, attore della governance del rischio, protagonista della prevenzione del contenzioso e co-progettista, insieme all’avvocato del CVS, di percorsi conciliativi anticipati e di strumenti innovativi come la “camera di raffreddamento”.

È probabilmente proprio in questa integrazione tra competenza medico-legale, funzione giuridica e gestione conciliativa che si colloca una delle evoluzioni più significative dell’intero sistema attuativo della legge Gelli-Bianco.

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