La Corte Costituzionale si pronuncia sul SMA (Suicidio Medicalmente Assistito).
La sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025 della Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità della legge regionale Toscana 14 marzo 2025, n. 16 in materia di aiuto al suicidio, che disciplina le modalità organizzative per attuare le sentenze nn. 242/2019 e 135/2024 della medesima Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito (SMA), promossa con ricorso dal Presidente del Consiglio ed ha respinto le censure dello Stato, riconoscendo che la legge rientra nella competenza legislativa concorrente sulla tutela della salute e che persegue la finalità di «dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire». Ha precisato la Corte che la legge regionale impugnata “non si muove in una situazione di […] “vuoto normativo”. Infatti, la legge statale già regola puntualmente la possibilità e le modalità di rinuncia o rifiuto, da parte del paziente, di trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza (artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017); e proprio tale disciplina è stata estesa da questa Corte, nella sentenza n. 242 del 2019, alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio, al fine di evitare risultati irragionevoli e lesivi dei diritti costituzionali di una persona che sia già titolare del diritto di rifiutare i trattamenti di sostegno vitale, e che tuttavia ritenga maggiormente conforme alla propria nozione di dignità congedarsi dalla vita in modo più rapido, senza essere «costrett[a] a subire un processo più lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» (punto 2.3. del Considerato in diritto), quale quello che deriverebbe dalla interruzione dei trattamenti.
La Corte ha tuttavia dichiarato illegittime alcune parti della legge regionale Toscana 14 marzo 2025, n. 16 che invadono competenze statali esclusive o principi fondamentali statali.
Contenuto della legge impugnata
La legge regionale Toscana n. n. 16 del 14 marzo 2025 intitolata “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, mira a:
• organizzare a livello regionale le procedure di accesso al suicidio medicalmente assistito;
• garantire tempi certi, strutture competenti e coinvolgimento del Servizio sanitario regionale;
• dare attuazione alle condizioni fissate dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare sentt. n. 242/2019, n. 135/2024).
A tal fine istituisce commissioni multidisciplinari nelle ASL per verificare i requisiti di accesso al SMA (patologia irreversibile con sofferenze intollerabili, rifiuto cure palliative, capacità decisionale), definisce procedure con tempi stretti (20+10 giorni), prevede pareri di comitati etici locali e qualifica le prestazioni come “extra-LEA”, finanziate con risorse regionali.
In particolare:
Art. 1 – Finalità
L’articolo enuncia le finalità, richiamando esplicitamente le sentenze costituzionali e affermando che la Regione esercita le proprie competenze nella materia della tutela della salute per disciplinare modalità organizzative uniformi sul territorio. La norma delimita il perimetro della legge a profili “organizzativi e procedurali”, evitando invasioni di campo penale e sottolineando il dovere di garantire assistenza sanitaria, cure palliative (riferimento alla l. 38/2010) e sostegno psicologico/spirituale anche nella fase terminale, per contestualizzare la procedura in un quadro di dignità della vita.
Art. 2 – Requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito
Riproduce fedelmente i requisiti della sent. c. cost. 242/2019: (a) patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche/psicologiche intollerabili; (b) mantenimento in vita da trattamenti vitali; (c) capacità decisionale libera e consapevole.
Art. 3 – Commissione multidisciplinare permanente
Impone alle ASL l’istituzione entro 15 giorni di una Commissione permanente composta da medici specialisti (palliativista, anestesista, psicologo/psichiatra, medico-lega, infermiere bioeticista, ecc.) per verificare requisiti e modalità di attuazione.
Art. 4 – Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito
Descrive il procedimento: dall’istanza alla raccolta documentale, colloqui informativi, piano di attuazione (luogo, farmaco, supporto), con termini perentori per evitare dilazioni, revocabilità costante della volontà e integrazione con cure palliative, strutturando un percorso assistenziale completo che privilegia l’autosomministrazione per rispettare la ratio costituzionale di “suicidio” medicalmente assistito, non eutanasia attiva.
Art. 5 – Verifica requisiti e decisione
Fissa il termine di 20 giorni (prorogabile max 5) per la conclusione, con relazione finale della Commissione e comunicazione motivata degli esiti (accoglimento/diniego). La norma garantisce celerità per non svuotare il diritto (specie in fasi terminali), con sospensione limitata a necessari accertamenti e riaffermazione della revocabilità, allineandosi alla disciplina statale procedimentale (d.lgs. 502/1992).
Art. 6 – Modalità di attuazione
Disciplina la fase esecutiva della procedura di suicidio medicalmente assistito dopo la verifica positiva dei requisiti, focalizzandosi su protocolli personalizzati, garanzie di dignità e tempistiche stringenti. La Commissione, post-verifica positiva (art. 5, c. 6), definisce/approva le modalità entro 10 giorni, concludendo con comunicazione degli esiti (c. 7). Il richiedente può proporre un protocollo redatto dal proprio medico di fiducia per approvazione. In alternativa, richiede alla Commissione di redigere un protocollo condiviso; senza accordo, la richiesta decade. I protocolli devono assicurare assistenza medica, prevenire abusi su vulnerabili, garantire dignità e assenza di sofferenze. Obbligatorio il parere del Comitato (bioetico?) entro 5 giorni sulla adeguatezza del protocollo. La Commissione coordina i tempi per compatibilità con il termine di 10 giorni. Relazione finale della Commissione e comunicazione formale da parte dell’ASL al richiedente.
Art. 7 Supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito
La ASL assicura supporto tecnico-farmacologico/assistenza volontaria (orario lavoro); Le prestazioni e i trattamenti costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza, con risorse proprie (art. 13 d.lgs. 502/1992); La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento.
Art. 8 Gratuità
Prestazioni/trattamenti SSR gratuiti nel percorso.
Art. 9 Norma finanziaria
Spesa €10.000/anno 2025-27 (Missione 12, Prog. 02, Tit. 1); successivi con legge bilancio
Il ricorso del Governo Italiano si fonda principalmente su tre profili:
- a) Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale)
Secondo il Governo:
– la legge regionale incide su condizioni sostanziali e procedure rilevanti ai fini della non punibilità penale;
– istituisce organismi e attribuisce funzioni che la sentenza n. 242/2019 aveva riservato a strutture individuate dalla normativa statale (comitati etici territoriali).
- b) Violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (materia concorrente della tutela della salute)
La Regione, secondo il ricorrente, non si sarebbe limitata a norme di dettaglio organizzativo, ma avrebbe:
– determinato autonomamente i principi fondamentali della materia;
– “regionalizzato” una disciplina che deve restare uniforme sul territorio nazionale.
- c) Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. (LEA – livelli essenziali di assistenza)
Si contesta che la legge toscana introduca, di fatto, nuove prestazioni sanitarie senza il coinvolgimento dello Stato.
La Decisione della Corte Costituzionale
La Corte, rigettando le censure più radicali, non ha dichiarato incostituzionale l’intera legge, ha respinto le censure relative ai LEA e a una pretesa invasione generalizzata dell’ordinamento penale e ha riconosciuto uno spazio di intervento regionale sul piano organizzativo, purché entro limiti rigorosi. La Corte ha dichiarato illegittimi esclusivamente specifici articoli o parti di essi (2; 4 co.1 “o un suo delegato”; 5 commi 1,4,5; 6 commi 1,5,6; 7 commi 1,2 primo periodo,3) per invasione delle competenze statali, per novazione dei principi giurisprudenziali, per termini rigidi lesivi dell’autodeterminazione e della tutela della vita, per deroga al consenso di cui alla l.219/2017 e qualificazione extra-LEA ed ha dichiarato non fondate le altre censure, confermando la competenza regionale concorrente della tutela della salute per profili organizzativi, purché entro i principi statali stabiliti dagli artt. 1 e 2 della L.219/2017, e dalla L.38/2010) nonché entro quelli dettati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale medesima nelle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.
- Gli articoli pienamente legittimi
- I seguenti articoli della Legge regionale Toscana 16/2025 sono stati dichiarati immuni da censure, configurandosi come norme organizzative in materia di tutela della salute residuale alla Regione.
- Art. 1: Enuncia la finalità di disciplinare modalità organizzative per attuare le sentenze nn. 242/2019 e 135/2024, senza innovare principi ordinamentali e limitandosi a declinare competenze regionali nella materia della tutela della salute (art. 117, co. 3, Cost.). Risulta quindi conforme al riparto di competenze
- Art. 3: Istituisce commissioni multidisciplinari permanenti nelle ASL per verificare requisiti e modalità, su base volontaria, in linea con l’art. 14 legge n. 833/1978. L’istituzione di commissioni multidisciplinari permanenti nelle ASL per verificare requisiti e modalità è qualificata come organizzazione interna del SSR, su base volontaria e senza indennità, in armonia con l’art. 14 l. n. 833/1978 e con le sentenze Corte Cost. nn. 202/2024 e 132/2025. Non si sovrappone ai comitati etici territoriali statali (decr. Min. Salute 2023), svolgendo ruolo operativo distinto da quello consultivo.
- Art. 8: Prevede la gratuità delle prestazioni dal servizio sanitario regionale, senza contrasto con parametri costituzionali. L’art. 8 è dunque una mera specificazione organizzativa senza effetti sui LEA e non è in contrasto con art. 117, co. 2, lett. m), Cost
- Art. 9: Norma finanziaria accessoria per copertura oneri finanziari con risorse regionali proprie, conforme a principio di autosufficienza finanziaria regionale.
- Gli articoli dichiarati illegittimi
- La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime solo alcune disposizioni della legge regionale, ritenendo che invadano ambiti riservati alla competenza legislativa statale.
– l’art. 2, che individua direttamente i requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito, è stato dichiarato incostituzionale, richiamando le sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, perché viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, atteso che alle Regioni è «precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». La Corte afferma in altre parole che le sentenze costituzionali (242/2019, 135/2024, 66/2025) non sostituiscono il legislatore nella definizione di tali principi e una legge regionale non può “trasformare” indicazioni giurisprudenziali in una disciplina normativa autonoma.
– l’art. 4, comma 1, limitatamente alle parole «, o un suo delegato,» è stato dichiarato incostituzionale in quanto la possibilità di presentare l’istanza tramite un delegato è in evidente contrasto con la legge n. 219 del 2017, sulla base della quale la giurisprudenza costituzionale (v. sentenza 242/2019) ha inquadrato la procedura di assistenza al suicidio. La decisione di porre fine alla propria vita deve essere personale, attuale, libera e consapevole in ossequio all’art. 1 della legge n. 219/2017 e alla ratio della sentenza n. 242/2019.
- – gli artt. 5 e 6, nella parte in cui fissano termini particolarmente stringenti sia per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito sia per la definizione delle modalità di attuazione sono stati dichiarati incostituzionali. In proposito, ribadendo la necessità di una sollecita presa in carico delle richieste, la Corte ha ritenuto che una simile disciplina incida sulla competenza statale in materia di ordinamento civile, imponendo scelte che richiedono uniformità su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti risulta in contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla legge n. 219 del 2017, che valorizza l’“alleanza terapeutica” e la possibilità di svolgere tutti gli approfondimenti clinici e diagnostici ritenuti opportuni da una commissione multidisciplinare (anche attraverso l’effettiva offerta di cure palliative efficaci), nell’ottica di prevenire e ridurre in modo significativo la domanda di suicidio assistito. È illegittima, in particolare, la previsione che impone in via generale e vincolante il coinvolgimento delle ASL, modalità procedurali rigide e termini perentori e meccanismi decisionali predeterminati. Secondo la Corte, queste non sono semplici norme di dettaglio, ma scelte di politica legislativa di fondo, riservate allo Stato.
- – l’art. 7, comma 1, che pone a carico delle aziende sanitarie locali l’obbligo di assicurare il supporto tecnico e farmacologico, nonché l’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato è stato dichiarato incostituzionale. Richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che tale disposizione violi la competenza concorrente in materia di tutela della salute, in quanto non si limita a specificare principi fondamentali già fissati dalla legislazione statale, ma pretende di “determinarli” in modo autonomo a livello regionale.
- – l’art. 7, commi 2 (primo periodo) e 3 è stato dichiarato incostituzionale. Il primo è stato censurato perché, facendo riferimento ad un ulteriore livello di assistenza sanitaria, richiama impropriamente la nozione di “livelli essenziali di assistenza”, che rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale. Il comma 3 è stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui prevede che la persona autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito possa decidere in qualsiasi momento di sospendere o annullare l’“erogazione del trattamento”. Secondo la Corte, infatti, nel suicidio medicalmente assistito non vi è alcuna erogazione di un trattamento sanitario che possa essere sospeso o revocato, trattandosi di un’assistenza prestata dal personale sanitario alla persona che compie autonomamente l’atto finale che causa la propria morte.
- Per gli artt. 4 (senza delega), 5-6 (senza termini perentori) e 7 (co. 2 2° periodo e co. 4), la Corte salva le norme che assicurano interlocuzione diretta, consenso libero (l. n. 219/2017) e conformità a disciplina statale futura, evitando irrigidimenti su autodeterminazione (art. 2, 13, 32 Cost.) e uniformità con l’ordinamento penale/civile nazionale.
- Conclusioni
- La sentenza, pur censurando la legge toscana, rafforza indirettamente l’urgenza di una legge statale organica sul suicidio medicalmente assistito, per evitare frammentazioni territoriali, contenziosi ripetuti e soluzioni giudiziarie caso per caso. Gli articoli legittimi (1, 3, 8, 9) e le parti residue (es. art. 4 senza delega; artt. 5-6 senza termini rigidi; art. 7 co. 2 2° periodo e co. 4) assicurano uniformità procedurale nel SSR toscano, rispettando autodeterminazione (art. 2 Cost.), tutela salute (art. 32 Cost.) e competenze (art. 117 Cost.). La Corte chiarisce che l’introduzione da parte della Regione di una disciplina di carattere organizzativo e procedurale sull’assistenza al suicidio medicalmente assistito non è di per sé preclusa dall’assenza di una legge statale organica in materia, ma la Regione non può irrigidire principi civili/penali statali né fissare LEA. I principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e la Regione può organizzare assistenza extra-LEA con risorse proprie. Questo equilibrio evita disparità nazionali, demandando approfondimenti clinici al medico senza vincoli temporali rigidi.

