1. Natura e portata della delega: una “riforma di sistema” del SSN
Il disegno di legge si colloca esplicitamente come intervento di revisione strutturale del d.lgs. n. 502/1992, ossia dell’architrave ordinamentale del Servizio sanitario nazionale. Non si tratta di una delega settoriale, ma di una delega ampia, a contenuto fortemente conformativo, che incide:
- sull’organizzazione dell’assistenza territoriale;
- sulla classificazione e funzione degli ospedali;
- sulle reti clinico-assistenziali;
- sul ruolo dei professionisti sanitari;
- sull’integrazione sociosanitaria;
- sui sistemi informativi e digitali.
È significativa l’esplicita evocazione degli artt. 2 e 32 Cost., che segnala una volontà di rifondare il SSN in chiave non solo prestazionale, ma personalistica e relazionale, con attenzione all’umanizzazione delle cure .
2. Rafforzamento dell’integrazione ospedale–territorio: superamento della dicotomia storica
Il criterio direttivo di cui alla lettera a) segna un punto di svolta: l’integrazione ospedale–territorio non è più solo obiettivo programmatorio, ma principio strutturante del modello organizzativo.
Novità rilevanti:
- revisione degli standard del DM 77/2022, che vengono così “assorbiti” in una cornice legislativa primaria;
- previsione di modelli organizzativi integrati che incidono anche sulle carriere dei professionisti clinici, superando la separazione rigida tra ambito ospedaliero e territoriale;
- attenzione ai sistemi di trasporto secondario e emergenza, con omogeneizzazione nazionale.
Il rischio è che la forte spinta all’omogeneità entri in tensione con l’autonomia organizzativa regionale ex art. 117 Cost., specie in assenza di risorse aggiuntive.
3. Nuova classificazione degli ospedali: l’introduzione del “terzo livello”
La lettera b) introduce una riforma profonda del DM 70/2015, prevedendo due nuove categorie:
a) Ospedali di terzo livello
Si tratta della novità più dirompente:
- strutture di eccellenza nazionale e sovranazionale;
- riconoscimento anche a enti privati non profit ed enti ecclesiastici;
- considerazione dell’infungibilità dell’offerta nella programmazione regionale;
- previsione di finanziamenti dedicati legati a:
- complessità DRG;
- qualità;
- mobilità interregionale;
- attività di ricerca e trasferimento tecnologico.
In ottica sistemica si consolida una sanità “a geometria variabile”, con poli di eccellenza sottratti alla logica puramente regionale. Questo rafforza la dimensione nazionale del SSN, ma pone interrogativi sulla tenuta del principio di uguaglianza territoriale.
b) Ospedali elettivi
- strutture per acuti senza pronto soccorso;
- forte accento su sicurezza, collegamento con reti di emergenza e tempi massimi di percorrenza;
- possibile razionalizzazione dell’offerta ospedaliera.
4. Reti cliniche e appropriatezza: dalla logica dei volumi a quella degli esiti
Diverse lettere (c, d, e, h) convergono verso un modello basato su:
- reti tempo-dipendenti e specialistiche, anche di livello nazionale;
- definizione di standard minimi di attività, volumi ed esiti;
- rafforzamento degli ospedali di comunità;
- riduzione della mobilità sanitaria attraverso risposte di prossimità qualificate.
Si tratta di una traslazione concettuale: la qualità non è più solo funzione della struttura, ma del percorso assistenziale integrato.
5. Buone pratiche e responsabilità sanitaria: un possibile “nuovo statuto”
La lettera f) introduce un passaggio giuridicamente molto rilevante: il riconoscimento del valore giuridico delle buone pratiche clinico-organizzative “ulteriore” rispetto alla disciplina sulla responsabilità medica.
Con tale riconoscimento giuridico delle buone pratiche clinico-organizzative si potrebbe aprire la strada a una fonte para-normativa che potrebbe incidere:
- sul giudizio di colpa;
- sulla valutazione dell’appropriatezza;
- sul contenzioso sanitario.
Sarà decisivo capire se tali buone pratiche avranno efficacia vincolante o solo orientativa.
6. Fragilità, cronicità e non autosufficienza: verso standard nazionali di cura
Le lettere g) e h) segnano un avanzamento significativo:
- definizione di standard di personale e assistenza per residenzialità e semi-residenzialità;
- presa in carico multidimensionale;
- rafforzamento della domiciliarità e dell’accesso al farmaco;
- riorganizzazione delle cure palliative secondo intensità e setting.
Qui emerge una chiara ispirazione ai LEA sostanziali, non solo formali, con potenziale impatto sul contenzioso costituzionale in caso di inadempienze regionali.
7. Bioetica clinica e umanizzazione delle cure
La lettera i) è innovativa sul piano culturale e organizzativo:
- valorizzazione della bioetica clinica come componente strutturale delle aziende sanitarie;
- centralità della persona e dei percorsi di cura.
È un raro esempio di normativizzazione dell’etica della cura, coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di dignità, consenso e autodeterminazione.
8. Integrazione sociosanitaria e aree “sensibili”
Le lettere l) e m) mirano a superare la frammentazione storica:
- integrazione effettiva tra SSN e servizi sociali;
- riordino di salute mentale, dipendenze, NPIA e sanità penitenziaria;
- inserimento organico nel modello distrettuale.
Il successo dipenderà dalla capacità di coordinamento inter-istituzionale, tradizionalmente debole.
9. Digitalizzazione e sanità predittiva
La lettera n) consolida:
- interoperabilità dei sistemi informativi;
- coordinamento nazionale;
- integrazione con Fascicolo sanitario elettronico ed Ecosistema Dati Sanitari;
- apertura alla sanità predittiva e personalizzata.
Rafforza il ruolo statale nella governance dei dati sanitari, ambito strategico e sensibile anche sul piano dei diritti fondamentali.
10. Medici di medicina generale: verso un nuovo statuto?
La lettera o) preannuncia una revisione della disciplina di MMG e PLS, nodo politicamente e sindacalmente delicato.
È il presupposto per una reale riforma dell’assistenza territoriale, ma anche il terreno più conflittuale.
11. Vincoli finanziari: la grande ambiguità
L’art. 3 ribadisce la neutralità finanziaria, salvo coperture specifiche.
La portata riformatrice del disegno di legge appare strutturalmente disallineata rispetto al vincolo di invarianza della spesa, con il rischio di una riforma ambiziosa sul piano normativo ma debole in attuazione.
Conclusione
Questo schema di disegno di legge rappresenta uno dei tentativi più organici degli ultimi anni di ripensare il SSN come sistema integrato, personalizzato e orientato agli esiti.
La sua efficacia dipenderà da:
- qualità dei decreti delegati;
- reale disponibilità di risorse;
- capacità di governo multilivello.

