Il CVS alla luce del d.m. 232/2023, che rende obbligatoria l’istituzione del CVS per tutte le Strutture sanitarie pubbliche e private e del “Documento di indirizzo sulla gestione dei sinistri da responsabilità medico-sanitaria e sul funzionamento del Comitato Valutazione Sinistri (CVS)” pubblicato il 7 novembre 2023 dal CRRC della Regione Lazio

1. Il CVS nel nuovo quadro normativo (L. 24/2017 + d.m. 232/2023)

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), già previsto dalla prassi regionale (es. Lazio) e implicitamente valorizzato dalla legge n. 24/2017 (Gelli-Bianco), diventa con il d.m. 232/2023 un organo obbligatorio di governance del rischio clinico-assicurativo.

Deadline adempimenti.

Dal 16 marzo 2026:

  • tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private,
  • indipendentemente dal regime di copertura (auto-ritenzione, SIR, polizza, fondi misti),
    devono essere formalmente dotate di un CVS operativo.

Il documento di indirizzo regionale (2023) anticipa in modo sostanzialmente conforme l’impianto del decreto ministeriale e ne costituisce oggi la base tecnica di riferimento .

2. Che cos’è il CVS

Il CVS è:

  • organismo collegiale, multidisciplinare, interno o esterno alla Struttura;
  • con funzione istruttoria e consultiva obbligatoria ma non vincolante privo di autonomia decisionale, a supporto degli organi di governo della Struttura.;
  • titolare della valutazione tecnico-giuridica dei sinistri da responsabilità sanitaria;
  • snodo essenziale tra gestione del contenzioso, risk management, bilancio e sicurezza delle cure.

Non è un organismo meramente “assicurativo”, ma uno strumento di governo del rischio pubblico e privato, coerente con:

  • art. 1 L. 24/2017 (sicurezza delle cure come diritto);
  • art. 10–12 L. 24/2017 (copertura del rischio);
  • art. 13 L. 24/2017 (obblighi informativi verso i sanitari).

Il CVS non esprime la volontà dell’ente né adotta provvedimenti autoritativi; le decisioni finali in materia di resistenza in giudizio, transazione, allocazione definitiva delle risorse e autorizzazione alla spesa restano in capo alla Direzione Strategica o agli altri soggetti titolari dei poteri gestionali.

3. Composizione obbligatoria del CVS

Secondo il documento (e in linea con il d.m. 232/2023), la presenza di alcune figure è indefettibile :

Componenti necessari

  1. Responsabile/UO Affari Legali o Contenzioso
    → coordinamento, raccordo con Direzione Strategica
  2. Avvocato della Struttura (dipendente o fiduciario)
    → valutazione giuridica, strategia difensiva
  3. Medico legale
    → valutazione del danno, nesso causale, colpa, quantificazione
  4. Risk Manager
    → analisi dei fattori causali, collegamento con sicurezza delle cure
  5. Esperto liquidativo/finanziario
    → stima economica, fondi rischi e riserve
  6. Segreteria amministrativa
  7. Rappresentante della Compagnia assicurativa, se presente

4. Funzioni del CVS (obbligatorie)

Il CVS svolge funzioni non delegabili, anche in presenza di assicurazione.
Funzioni essenziali

  • Valutazione di ammissibilità e fondatezza delle richieste risarcitorie;
  • Analisi medico-legale del danno, del nesso causale e dei profili di responsabilità;
  • Analisi del rischio di soccombenza (ex ante, non difensiva)
  • Definizione della strategia di gestione del sinistro: formulazione di un parere tecnico-strategico sulla gestione del sinistro (resistenza, transazione, rinvio);
  • Determinazione e aggiornamento delle riserve economiche;
  • Supporto alla Direzione Strategica nelle scelte di governo del rischio e nelle decisioni economiche e organizzative
  • Integrazione con il sistema di risk management (logica “safety culture”): raccordo con il sistema di risk management e di sicurezza delle cure.

Il parere del CVS è obbligatorio, ma non vincolante. Il CVS non sostituisce la Direzione, ma ne condiziona la legittimità decisionale.

5. CVS e presenza di polizza assicurativa

La presenza di una polizza NON esonera la Struttura dall’avere il CVS e non ne limita o attenua le funzioni.

Anche in presenza di una assicurazione la Struttura mantiene la piena responsabilità della gestione del sinistro e conserva la responsabilità primaria della gestione del sinistro;
il CVS:

  • valuta le proposte della Compagnia;
  • stima l’impatto su SIR/franchigia e fondi rischi;
  • tutela la Struttura rispetto a transazioni non congrue;
  • tutela l’interesse pubblico o aziendale contro soluzioni meramente liquidative.
  • assicura coerenza con obblighi ex art. 13 L. 24/2017.

Il CVS è quindi organismo di controllo e governo, non accessorio. Il CVS opera come organismo di governo del rischio, non come mero raccordo assicurativo. Il CVS è essenziale ai fini della possibile opzione tra gestione diretta del rischio, totale o parziale, della struttura e copertura assicurativa.

6. Rapporti del CVS con gli organi della Struttura

Il CVS è organicamente interconnesso con:

  • Direzione Strategica
    → destinataria dei pareri CVS
  • Ufficio Legale/Contenzioso
    → gestione procedurale
  • Risk Management / Qualità e Sicurezza
    → analisi sistemica degli eventi
  • Direzioni Sanitarie e UU.OO.
    → acquisizione informazioni cliniche
  • Collegio sindacale / revisori
    → impatto su fondi e bilancio
  • Organismo di vigilanza / anticorruzione
    → trasparenza e tracciabilità decisionale

Il CVS diventa così snodo di legalità, accountability e sostenibilità. tra dimensione clinica, giuridica, economica e organizzativa.

7. Conseguenze della mancata istituzione del CVS (dal 16 marzo 2026)

La mancanza del CVS non è più una mera criticità organizzativa ma una vera e propria violazione di un obbligo normativo e un inadempimento al d.m. 232/2023.

Le possibili conseguenze includono:

– inadempimento al d.m. 232/2023;
criticità nei requisiti di autorizzazione e accreditamento (per le strutture private);
– profili di responsabilità organizzativa e dirigenziale;
indebolimento della posizione difensiva nei giudizi civili;
– potenziali rilievi contabili per errata gestione dei fondi rischi e delle riserve.

L’assenza del CVS potrà essere valorizzata come indice di inadeguatezza dell’organizzazione sanitaria, rilevante anche sul piano della responsabilità contrattuale della Struttura.

  1. Criticità nei requisiti di autorizzazione/accreditamento
    (per le strutture private)
  2. Responsabilità organizzativa e gestionale
    • profili di colpa della Struttura;
    • possibile aggravamento della posizione processuale
  3. Rischio contabile
    • errata gestione fondi;
    • responsabilità amministrativa dei dirigenti
  4. Indebolimento difensivo nei giudizi civili
    • assenza di istruttoria tecnica strutturata;
    • difficoltà nel dimostrare corretta gestione del rischio

In prospettiva, la mancanza del CVS potrà essere valorizzata come indice di cattiva organizzazione sanitaria, rilevante anche ai fini dell’art. 1218 c.c.

Sebbene non esista, allo stato, giurisprudenza di legittimità o di merito che sanzioni direttamente l’assenza del CVS, poiché fino al 2026 il CVS non era obbligatorio ex lege, ma previsto solo da linee guida/regolazioni regionali, tuttavia vale rilevare la giurisprudenza amministrativa (in particolare Cons. Stato n. 808/2020) che ha riconosciuto la natura riservata e difensiva delle valutazioni dell’organismo CVS, confermandone la collocazione quale strumento tecnico-consultivo interno, nonché la giurisprudenza civile e contabile che valorizza:

  • adeguatezza dell’organizzazione;
  • tracciabilità delle decisioni;
  • corretta gestione del rischio sanitario.

Dopo il 16 marzo 2026 è quindi prevedibile che, in analogia con gli effetti di altri inadempimenti (es: L. 81/2008, sicurezza sul lavoro) l’assenza del CVS venga:

  • dedotta come violazione organizzativa;
  • utilizzata in giudizio come indice di colpa della Struttura;
  • valorizzata dalla Corte dei conti in sede di responsabilità amministrativa.

8. Sintesi conclusiva

Il d.m. 232/2023, conferma che il CVS è un organismo interno ( o anche esterno) essenziale; costituisce parte integrante del sistema di sicurezza delle cure; rappresenta una condizione di legittimità organizzativa per le Strutture sanitarie dal 16 marzo 2026.

Il Documento di indirizzo del 7 novembre 2023 del CRRC della Regione Lazio:

  • anticipa e prepara l’obbligo nazionale del CVS;
  • configura il CVS come organo centrale e strutturale della Struttura sanitaria;
  • rende chiaro che la presenza dell’assicurazione non equivale ad una delega della responsabilità;
  • pone le basi per una nuova giurisprudenza organizzativa post-2026.

Dal 16 marzo 2026 il CVS non sarà più una “buona pratica”, ma condizione di legittimità organizzativa.

EvaluationData è in grado supportare le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private ad adeguarsi al d.m. 232/2023 sulla base delle Linee Guida di ciascuna Regione nella predisposizione di

  • checklist di conformità CVS al d.m. 232/2023;
  • radazione dell’ atto istitutivo, del regolamento e dei protocolli di funzionamento del CVS;
  • simulazione dei rischi giuridici concreti per una Struttura priva di CVS.

Per maggiori informazioni ed una verifica preliminare gratuita qui

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