Cosa potrebbe accadere se una struttura sanitaria (pubblica o privata) non istituisce il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) alla data del 16 marzo 2026, data di piena efficacia del d.m. 232/2023.
La simulazione è costruita per scenari, come avverrebbe in un’analisi di risk assessment legale-operativo.


SCENARIO 1

Azione giudiziaria civile per risarcimento danni da malpractice. Eccezione sulla carenza organizzativa della struttura.

Fatto simulato
Nel 2026 un paziente agisce ex artt. 1218 e 1228 c.c. contro la Struttura per danno da prestazione sanitaria.
In istruttoria emerge che:

  • la Struttura non ha istituito il CVS;
  • la valutazione del sinistro è stata svolta in modo informale dall’ufficio legale o dalla compagnia.

Rischio giuridico concreto

  • Il giudice qualifica l’assenza del CVS come violazione di un obbligo organizzativo normativo.
  • La carenza diventa indice di colpa della Struttura, autonoma rispetto alla colpa medica.

Effetti processuali

  • Rafforzamento della presunzione di inadempimento contrattuale.
  • Maggior onere probatorio a carico della Struttura.
  • Possibile valorizzazione dell’assenza di CVS nella motivazione della sentenza.

Esito plausibile

  • Condanna risarcitoria integrale.
  • Motivazione che richiama la “inadeguatezza dell’assetto di gestione del rischio”.

SCENARIO 2

Transazione stragiudiziale impugnata – danno erariale (Struttura pubblica)

Fatto simulato
La Direzione Generale autorizza una transazione da € 450.000 senza parere CVS, perché il Comitato non è stato istituito.

Rischio giuridico concreto

  • Corte dei conti avvia giudizio per responsabilità amministrativa.
  • Contestazione di:
    • assenza di istruttoria tecnica qualificata;
    • violazione di procedura obbligatoria ex d.m. 232/2023.

Posizione dei dirigenti

  • Direttore Generale
  • Direttore Amministrativo
  • Responsabile Affari Legali

Effetti

  • La transazione è qualificata come scelta discrezionale non informata.
  • CVS = presidio obbligatorio di razionalità della spesa.

Esito plausibile

  • Condanna per danno erariale (totale o parziale).
  • Riduzione dell’eventuale esimente della discrezionalità amministrativa.

SCENARIO 3

Inammissibilità e decadenza dall’azione di rivalsa verso il sanitario (art. 13 L. 24/2017)

Fatto simulato
La Struttura risarcisce il danno e tenta azione di rivalsa per colpa grave contro il sanitario.

Criticità

  • Mancano:
    • verbalizzazioni CVS;
    • tracciabilità delle comunicazioni;
    • delibera di avvio trattative strutturata.

Rischio giuridico concreto

  • Il sanitario eccepisce:
    • mancata corretta comunicazione ex art. 13 L. 24/2017;
    • assenza dell’organo deputato alla valutazione del sinistro.

Effetti

  • L’azione di rivalsa viene dichiarata inammissibile.
  • Il costo del risarcimento resta integralmente in capo alla Struttura.

Esito plausibile

  • Perdita secca del diritto di rivalsa.
  • Potenziale responsabilità dirigenziale per omissione organizzativa.

SCENARIO 4

Contenzioso assicurativo – decadenza o inoperatività della polizza

Fatto simulato
La Compagnia assicurativa eccepisce:

  • violazione delle condizioni di polizza;
  • mancato rispetto del modello organizzativo previsto dalla legge.

Rischio giuridico concreto

  • La Compagnia sostiene che:
    • l’assenza del CVS ha compromesso la corretta gestione del sinistro;
    • la Struttura ha aggravato il rischio.

Effetti

  • Contestazione di:
    • mancata cooperazione dell’assicurato;
    • possibile riduzione o esclusione dell’indennizzo.

Esito plausibile

  • Copertura ridotta.
  • Accollo alla Struttura della franchigia o dell’intero risarcimento.

SCENARIO 5

Struttura privata accreditata – perdita o sospensione dell’accreditamento

Fatto simulato
In sede di verifica regionale post-2026 emerge:

  • assenza del CVS;
  • mancata formalizzazione del regolamento.

Rischio giuridico concreto

  • Violazione dei requisiti organizzativi.
  • Inadempimento a normativa statale vincolante.

Effetti

  • Diffida regionale.
  • Prescrizione di adeguamento con termine perentorio.
  • In caso di inerzia:
    • sospensione dell’accreditamento;
    • blocco dei rimborsi SSR.

Esito plausibile

  • Grave impatto economico e reputazionale.
  • Rischio di risoluzione dei contratti con il SSR.

SCENARIO 6

Profilo penale colposo “da organizzazione” (caso estremo)

Fatto simulato
Evento avverso grave con decesso.
Emergono:

  • carenze sistemiche;
  • assenza di strutture di gestione del rischio.

Rischio giuridico concreto

  • La Procura contesta:
    • profili di colpa organizzativa;
    • inosservanza di obblighi normativi.

Effetti

  • CVS assente come indice sintomatico di disorganizzazione.
  • Rafforzamento della posizione accusatoria.

Esito plausibile

  • Non imputazione diretta del reato per assenza CVS,
  • ma aggravamento del quadro colposo della Struttura.

TABELLA DI SINTESI

AmbitoRischioGravità
CivilePresunzione di colpa organizzativa🔴 Alta
ContabileDanno erariale🔴 Alta
RivalsaInammissibilità azione🔴 Alta
AssicurativoScopertura o riduzione indennizzo🟠 Medio-Alta
AccreditamentoSospensione/revoca🔴 Alta
PenaleAggravamento colpa🟠 Media

CONCLUSIONE OPERATIVA

Dal 16 marzo 2026 l’assenza del CVS non sarà più:

“una carenza procedurale”

ma:

una violazione organizzativa rilevante sotto più profili di responsabilità.


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