Cosa potrebbe accadere se una struttura sanitaria (pubblica o privata) non istituisce il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) alla data del 16 marzo 2026, data di piena efficacia del d.m. 232/2023.
La simulazione è costruita per scenari, come avverrebbe in un’analisi di risk assessment legale-operativo.
SCENARIO 1
Azione giudiziaria civile per risarcimento danni da malpractice. Eccezione sulla carenza organizzativa della struttura.
Fatto simulato
Nel 2026 un paziente agisce ex artt. 1218 e 1228 c.c. contro la Struttura per danno da prestazione sanitaria.
In istruttoria emerge che:
- la Struttura non ha istituito il CVS;
- la valutazione del sinistro è stata svolta in modo informale dall’ufficio legale o dalla compagnia.
Rischio giuridico concreto
- Il giudice qualifica l’assenza del CVS come violazione di un obbligo organizzativo normativo.
- La carenza diventa indice di colpa della Struttura, autonoma rispetto alla colpa medica.
Effetti processuali
- Rafforzamento della presunzione di inadempimento contrattuale.
- Maggior onere probatorio a carico della Struttura.
- Possibile valorizzazione dell’assenza di CVS nella motivazione della sentenza.
Esito plausibile
- Condanna risarcitoria integrale.
- Motivazione che richiama la “inadeguatezza dell’assetto di gestione del rischio”.
SCENARIO 2
Transazione stragiudiziale impugnata – danno erariale (Struttura pubblica)
Fatto simulato
La Direzione Generale autorizza una transazione da € 450.000 senza parere CVS, perché il Comitato non è stato istituito.
Rischio giuridico concreto
- Corte dei conti avvia giudizio per responsabilità amministrativa.
- Contestazione di:
- assenza di istruttoria tecnica qualificata;
- violazione di procedura obbligatoria ex d.m. 232/2023.
Posizione dei dirigenti
- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Responsabile Affari Legali
Effetti
- La transazione è qualificata come scelta discrezionale non informata.
- CVS = presidio obbligatorio di razionalità della spesa.
Esito plausibile
- Condanna per danno erariale (totale o parziale).
- Riduzione dell’eventuale esimente della discrezionalità amministrativa.
SCENARIO 3
Inammissibilità e decadenza dall’azione di rivalsa verso il sanitario (art. 13 L. 24/2017)
Fatto simulato
La Struttura risarcisce il danno e tenta azione di rivalsa per colpa grave contro il sanitario.
Criticità
- Mancano:
- verbalizzazioni CVS;
- tracciabilità delle comunicazioni;
- delibera di avvio trattative strutturata.
Rischio giuridico concreto
- Il sanitario eccepisce:
- mancata corretta comunicazione ex art. 13 L. 24/2017;
- assenza dell’organo deputato alla valutazione del sinistro.
Effetti
- L’azione di rivalsa viene dichiarata inammissibile.
- Il costo del risarcimento resta integralmente in capo alla Struttura.
Esito plausibile
- Perdita secca del diritto di rivalsa.
- Potenziale responsabilità dirigenziale per omissione organizzativa.
SCENARIO 4
Contenzioso assicurativo – decadenza o inoperatività della polizza
Fatto simulato
La Compagnia assicurativa eccepisce:
- violazione delle condizioni di polizza;
- mancato rispetto del modello organizzativo previsto dalla legge.
Rischio giuridico concreto
- La Compagnia sostiene che:
- l’assenza del CVS ha compromesso la corretta gestione del sinistro;
- la Struttura ha aggravato il rischio.
Effetti
- Contestazione di:
- mancata cooperazione dell’assicurato;
- possibile riduzione o esclusione dell’indennizzo.
Esito plausibile
- Copertura ridotta.
- Accollo alla Struttura della franchigia o dell’intero risarcimento.
SCENARIO 5
Struttura privata accreditata – perdita o sospensione dell’accreditamento
Fatto simulato
In sede di verifica regionale post-2026 emerge:
- assenza del CVS;
- mancata formalizzazione del regolamento.
Rischio giuridico concreto
- Violazione dei requisiti organizzativi.
- Inadempimento a normativa statale vincolante.
Effetti
- Diffida regionale.
- Prescrizione di adeguamento con termine perentorio.
- In caso di inerzia:
- sospensione dell’accreditamento;
- blocco dei rimborsi SSR.
Esito plausibile
- Grave impatto economico e reputazionale.
- Rischio di risoluzione dei contratti con il SSR.
SCENARIO 6
Profilo penale colposo “da organizzazione” (caso estremo)
Fatto simulato
Evento avverso grave con decesso.
Emergono:
- carenze sistemiche;
- assenza di strutture di gestione del rischio.
Rischio giuridico concreto
- La Procura contesta:
- profili di colpa organizzativa;
- inosservanza di obblighi normativi.
Effetti
- CVS assente come indice sintomatico di disorganizzazione.
- Rafforzamento della posizione accusatoria.
Esito plausibile
- Non imputazione diretta del reato per assenza CVS,
- ma aggravamento del quadro colposo della Struttura.
TABELLA DI SINTESI
| Ambito | Rischio | Gravità |
| Civile | Presunzione di colpa organizzativa | 🔴 Alta |
| Contabile | Danno erariale | 🔴 Alta |
| Rivalsa | Inammissibilità azione | 🔴 Alta |
| Assicurativo | Scopertura o riduzione indennizzo | 🟠 Medio-Alta |
| Accreditamento | Sospensione/revoca | 🔴 Alta |
| Penale | Aggravamento colpa | 🟠 Media |
CONCLUSIONE OPERATIVA
Dal 16 marzo 2026 l’assenza del CVS non sarà più:
“una carenza procedurale”
ma:
una violazione organizzativa rilevante sotto più profili di responsabilità.

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