Commento ragionato, in chiave sistematica e teleologica, che tiene insieme ratio legis del d.m. 232/2023 e ricadute organizzative concrete sul CVS, con particolare attenzione al cambio di paradigma che si produrrà dal 16 marzo 2026, data di entrata a regime dell’obbligatorietà.
1. La ratio legis del d.m. 232/2023 e la composizione “necessariamente multidisciplinare” del CVS
Il d.m. 15 dicembre 2023, n. 232 segna un punto di svolta nella disciplina del Comitato Valutazione Sinistri (CVS), attuando in modo pieno la legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco).
La ratio legis del decreto è chiaramente orientata a:
- superare una gestione reattiva e frammentata del contenzioso sanitario;
- integrare stabilmente governo del rischio clinico, responsabilità giuridica e gestione assicurativa;
- anticipare la valutazione del sinistro al momento genetico, prima che si cristallizzi in lite giudiziaria.
In questo quadro, la previsione di una composizione minima qualificata del CVS – con la presenza di risk manager, avvocato, loss adjuster e medico legale – non risponde a un criterio meramente organizzativo, ma rappresenta una scelta funzionale necessaria rispetto agli obiettivi del legislatore.
1.1 Il risk manager: dalla prevenzione astratta alla valutazione causale concreta
Il risk manager è la figura che garantisce la continuità tra:
- l’evento avverso;
- l’analisi sistemica delle cause;
- le misure di prevenzione e mitigazione del rischio.
Nel CVS, il risk manager non opera più solo ex ante, ma contribuisce alla lettura organizzativa del sinistro, verificando se l’evento derivi da:
- criticità strutturali;
- carenze procedurali;
- deviazioni dalle buone pratiche clinico-assistenziali.
La sua presenza è essenziale per realizzare la ratio della legge Gelli-Bianco, che concepisce il sinistro non come fatto isolato, ma come segnale di rischio sistemico.
1.2 L’avvocato: la qualificazione giuridica del sinistro e la tenuta del sistema
La presenza dell’avvocato risponde all’esigenza di:
- qualificare giuridicamente la fattispecie (responsabilità contrattuale/extracontrattuale);
- valutare l’esposizione della struttura in termini di onere probatorio, nesso causale e colpa;
- orientare le scelte tra transazione, resistenza in giudizio o attivazione della copertura assicurativa.
Il legislatore ha inteso evitare che il CVS operi in una dimensione clinico-assicurativa avulsa dal diritto, imponendo una valutazione che sia giuridicamente sostenibile e coerente con la giurisprudenza di legittimità.
1.3 Il loss adjuster: l’interfaccia tecnica con il sistema assicurativo
Il loss adjuster rappresenta il punto di raccordo tra:
- struttura sanitaria;
- compagnia assicurativa;
- mercato del rischio.
La sua presenza nel CVS è funzionale a:
- stimare correttamente il danno;
- verificare l’operatività delle garanzie;
- valutare franchigie, massimali, scoperti e aggregati annui;
- prevenire conflitti tardivi con l’assicuratore.
La ratio del decreto è quella di internalizzare la logica assicurativa nella valutazione del sinistro, evitando che emerga solo in fase patologica.
1.4 Il medico legale: il perno causale tra evento, danno e responsabilità
Il medico legale costituisce il fulcro tecnico del CVS, poiché è l’unica figura in grado di:
- valutare il nesso di causalità secondo criteri medico-legali e giuridici;
- stimare il danno biologico secondo le tabelle vigenti;
- distinguere tra complicanza, evento avverso e malpractice.
La sua presenza è indispensabile per evitare valutazioni meramente intuitive o difensive, garantendo una oggettivazione tecnica del sinistro, coerente con gli standard probatori richiesti in giudizio.
2. Il mutamento strutturale del ruolo del CVS dal 16 marzo 2026: da organo consultivo a snodo decisionale
2.1 Il CVS “prima” del d.m. 232/2023
Nel modello previgente, il CVS:
- interveniva a valle, su sinistri già formalizzati;
- aveva una funzione prevalentemente consultiva;
- si limitava a fornire pareri non vincolanti alla direzione o all’assicuratore;
- operava spesso in modo episodico e non strutturato.
Il sinistro era considerato un problema giuridico-assicurativo, non un elemento di governance clinica.
2.2 Il CVS “dopo” il 16 marzo 2026: funzione proattiva e integrata
Con l’entrata in vigore del d.m. 232/2023, il CVS assume una funzione radicalmente diversa:
- diventa snodo centrale del sistema di gestione del rischio sanitario;
- opera secondo procedure formalizzate;
- interviene tempestivamente sulla richiesta risarcitoria;
- orienta le decisioni strategiche della struttura.
Il CVS non è più un semplice “luogo di valutazione”, ma un organo di governo del sinistro, capace di incidere su:
- strategie difensive;
- politiche transattive;
- relazioni con il mercato assicurativo;
- azioni correttive interne.
2.3 Il sinistro come evento di sistema
La trasformazione più significativa è culturale:
il sinistro non è più solo un fatto da gestire, ma un evento da comprendere, governare e prevenire.
Il CVS diventa così:
- strumento di accountability organizzativa;
- presidio di sostenibilità economica;
- garanzia di coerenza tra clinica, diritto e assicurazione.
3. Considerazioni conclusive
La scelta del legislatore di imporre una composizione qualificata del CVS non è casuale, ma riflette la volontà di:
- superare modelli difensivi e frammentari;
- costruire una governance integrata del rischio sanitario;
- responsabilizzare le strutture sanitarie sul piano organizzativo e decisionale.
- gestire e contenere i costi relativi ai sinistri.
Dal 16 marzo 2026 il CVS, che per le strutture sanitarie che non dovessero avere le risorse interne potrà anche essere affidato ad un organismo esterno, non sarà più un accessorio della gestione del contenzioso, ma uno strumento essenziale di governo clinico-giuridico-assicurativo, destinato a incidere profondamente sull’assetto interno delle strutture sanitarie e sul rapporto tra sanità, responsabilità e tutela del paziente.
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