Cass. civ., sez. III, 17 settembre 2025, n. 25477
- Fatti di causa
Una donna subisce gravi lesioni perineali e sfinteriali durante il parto naturale, con conseguente incontinenza fecale e urinaria.
Cita in giudizio l’Azienda Ospedaliera e la ginecologa per responsabilità medica. - Decisione della Corte di Cassazione
La Cassazione ribadisce che la difettosa tenuta della cartella può essere valorizzata solo se essa rende impossibile accertare il nesso causale e il sanitario abbia tenuto una condotta astrattamente idonea a causare il danno.
Richiama espressamente precedenti consolidati:
Cass. 17 giugno 2024, n. 16737
Cass. 11 dicembre 2023, n. 34427
Cass. 21 novembre 2017, n. 27561
Cass. 12 giugno 2015, n. 12218
Nel caso concreto, la Corte d’Appello ha accertato positivamente l’assenza di nesso causale; dunque, la mancanza di annotazioni non ha inciso sull’esito probatorio. - Onere della prova e vicinanza alla prova:
La Corte ribadisce il principio secondo cui l’incompletezza della cartella non può automaticamente determinare la responsabilità del medico, ma può legittimare il ricorso a presunzioni se l’omissione impedisce al paziente di provare il nesso eziologico (richiamando Cass. 22639/2016). - Principio di diritto desumibile
«La difettosa o incompleta tenuta della cartella clinica può assumere rilievo per ritenere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra condotta sanitaria e danno solo quando tale incompletezza renda impossibile l’accertamento del nesso eziologico e il professionista abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.»
In assenza di tali condizioni — come nel caso in esame — la lacuna documentale non comporta inversione dell’onere probatorio né presunzione di colpa.
La sentenza si pone in linea di continuità con il filone giurisprudenziale avviato da:
- Cass. 12218/2015: la cartella clinica ha funzione probatoria primaria e la sua incompletezza può agevolare la prova presuntiva del nesso causale;
- Cass. 27561/2017 e Cass. 22639/2016: il difetto documentale non libera il medico dall’onere di dimostrare la correttezza del proprio operato;
- Cass. 16737/2024: la lacuna documentale non comporta automatica colpa medica, ma richiede un giudizio concreto sull’effettiva incidenza probatoria.
b) Specificità del caso
La Corte valorizza l’accertamento positivo di insussistenza del nesso causale, escludendo che la mancanza di dati sullo “stadio di presentazione del feto” abbia impedito la ricostruzione dei fatti, in quanto altri elementi (CTU e tracciati) hanno consentito di inferire la posizione del feto.
La pronuncia segna quindi un approccio restrittivo all’uso della “cartella incompleta” come prova indiretta di colpa.
c) Criticità
Sul piano sostanziale, la decisione potrebbe essere criticata per aver attenuato la funzione di garanzia probatoria della cartella clinica: la Corte si concentra sull’esame logico-deduttivo dei dati residui, accettando una “ricostruzione presuntiva favorevole” al sanitario, che invece la Cassazione del 2016 aveva ritenuto inammissibile in casi analoghi.
Tuttavia, sul piano sistematico, la sentenza è coerente con la tendenza recente della Cassazione (post 2023) a limitare l’uso automatico della presunzione sfavorevole al medico e a valorizzare l’accertamento tecnico complessivo.
