Le Linee Guida non hanno rilevanza normativa o “parascriminante”

Cassazione civile sez. III – 11/12/2023, n. 34516

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34516, tocca temi rilevanti della responsabilità sanitaria, in particolare: il ruolo delle linee guida

Nel caso esaminato, una paziente era stata sottoposta a un intervento chirurgico per endometriosi profonda (IV stadio) in cui erano insorte complicanze neurologiche vescicali. La domanda di risarcimento era rivolta al medico, alla casa di cura, e alla ASL-struttura pubblica. La sentenza di merito aveva ritenuto la responsabilità del medico e della ASL/struttura.

Linee guida e loro rilevanza

La Corte ribadisce che le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non assumono valore normativo vincolante né funzionano come criteri “parascriminanti” (ossia che – se rispettate – automaticamente escludono la colpa).
Di conseguenza:

  • Esse costituiscono parametro tecnico utile al giudice per valutare diligenza, perizia e prudenza.
  • Il giudice mantiene la discrezionalità di valutare se, nel caso concreto, fosse necessaria una condotta diversa da quella indicata nelle linee guida.
  • In termini pratici: l’adesione alle linee guida è un elemento favorevole, ma non determinante nell’escludere la colpa; l’inosservanza non implica automaticamente colpa, se motivata e giustificata.
  • Nel caso specifico, pur essendo le linee guida rispettate “in generale”, la Corte d’appello aveva ritenuto che nel contesto dell’intervento era stata omessa la tecnica “nerve-sparing”, già nota nella letteratura specialistica (sebbene non ancora incorporata nelle linee guida), ciò che ha fatto ritenere una condotta imprudente/imperita.

Implicazioni pratiche e riflessioni critiche

1. Per il medico

  • Necessità di motivare eventuali discostamenti dalle linee guida, soprattutto se la tecnica alternativa è già nota.
  • Documentazione accurata e cartella clinica aggiornata diventano strumenti essenziali per dimostrare la corretta condotta.

2. Per la struttura sanitaria

  • Occorre un’effettiva supervisione dell’attività dei professionisti e la verifica delle condizioni strutturali, organizzative e logistiche (sale operatorie, supporti assistenziali, etc). Nel caso qui, la struttura aveva esternalizzato alcuni servizi ma ciò non aveva esonerato la responsabilità verso il paziente.
  • Le linee guida aziendali, i protocolli, gli audit interni assumono rilievo perché aiutano a dimostrare che la struttura ha condiviso e vigilato il “programma di tutela della salute”.

4. Criticità e ambiti di attenzione

  • Il caso concreto evidenzia che la tecnica “nerve-sparing”, pur non ancora incorporata nelle linee guida, era già nella letteratura specialistica: ciò solleva dubbi su come la “nota” tecnica si ponga rispetto al parametro delle linee guida. Il medico o la struttura potrebbero dover essere aggiornati non solo sulle linee guida, ma anche sulla letteratura specialistica emergente.

4. Conclusione

La ordinanza n. 34516/2023 rappresenta un ulteriore passo della giurisprudenza civile nell’articolazione del regime di responsabilità sanitaria: conferma che le linee guida sono strumenti rilevanti ma non vincolanti, che la struttura è responsabile anche quando si avvale di terzi, e che la rivalsa verso il medico è regolata da presunzioni che richiedono una prova rigorosa per essere superate.

Per operatori, strutture, e difensori, il messaggio è chiaro: non basta aver seguito le linee guida; è necessario motivare, documentare, personalizzare la cura, e controllare l’intero processo di erogazione della prestazione sanitaria.