Complicanze prevedibili ma non evitabili, ed eventi prevedibili.
Commento ragionato a Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2024, n. 9198
Massima
Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’articolo 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice a quo si è uniformato a tale principio là dove ha escluso che la dissecazione fosse dovuta ad una errata manovra del medico ed ha ritenuto che la sua condotta fosse stata conforme a diligenza e protocolli medici, con ciò ritenendo che la prova liberatoria della riconducibilità causale dell’evento ad un fatto esterno alla prestazione medica e non evitabile fosse stata fornita).
1. Premessa
Il caso riguarda il decesso di un paziente sottoposto a angioplastica coronarica presso il presidio ospedaliero “Ingrassia” di Palermo. Gli eredi del paziente imputavano al medico curante negligenza, imprudenza e imperizia per aver scelto un intervento percutaneo anziché chirurgico e per aver causato — durante l’incannulamento — una dissecazione del tronco comune della coronaria sinistra, evento che avrebbe determinato l’arresto cardiaco e la morte.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello di Palermo) avevano escluso la colpa del medico, qualificando l’evento come “complicanza non evitabile” nell’ambito di un quadro clinico complesso e compromesso.
La Suprema Corte ha ribadito importanti principi in materia di responsabilità medica e complicanze, confermando l’orientamento espresso dalle sentenze Cass. 13328/2015 e Cass. 35024/2022.
2. Il principio di diritto ribadito
“Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una ‘complicanza’ rilevabile nella statistica sanitaria: la nozione medica di complicanza, intesa come evento astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, ove l’evento sia invece prevedibile ed evitabile e, quindi, ascrivibile a colpa del medico.”
Quindi, la Cassazione riafferma che:
- la complicanza prevedibile non esonera automaticamente da responsabilità;
- il medico deve provare in positivo di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, operando secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., con osservanza dei protocolli e delle linee guida pertinenti;
- solo una complicanza imprevedibile o inevitabile, pur con condotta diligente, può integrare la “causa non imputabile” che libera il medico.
3. L’elemento della “inevitabilità”
La Corte richiama la distinzione — di natura concettuale e giuridica — tra:
- evento imprevedibile ed inevitabile, che esclude la colpa;
- evento prevedibile ma non evitabile, che, per essere esimente, deve risultare inevitabile anche con la condotta più diligente.
Il giudice deve quindi verificare in concreto:
- la prevedibilità del rischio specifico;
- l’adozione da parte del medico delle migliori cautele e tecniche disponibili;
- l’assenza di alternative terapeutiche meno rischiose;
- la tempestività e correttezza della gestione dell’imprevisto.
4. Il consenso informato
Quanto al consenso informato, la Corte conferma un orientamento ormai stabile:
- la violazione del consenso può generare due tipi di danno:
- danno alla salute, se l’intervento non voluto causa un pregiudizio fisico;
- danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, anche in assenza di danno biologico.
- Tuttavia, se l’azione risarcitoria è collegata solo al danno alla salute, è necessario provare che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (Cass. 16633/2023).
5. Commento critico: il valore della sentenza
Questa decisione consolida un punto di equilibrio maturo nel diritto sanitario:
- evita la deriva di responsabilità oggettiva del medico, riconoscendo la possibilità di complicanze davvero inevitabili;
- ma impone un onere probatorio stringente per la liberazione dalla colpa, ancorato alla verifica di diligenza tecnica, prudenza e perizia.
L’ordinanza 9198/2024, insieme a Cass. 35024/2022, rappresenta la tappa più recente dell’evoluzione giurisprudenziale che ha:
- abbandonato la visione puramente “statistica” della complicanza;
- valorizzato l’analisi caso per caso del comportamento medico;
- e sottolineato che la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. si supera solo provando la inevitabilità dell’evento nonostante la condotta corretta.
6. Conclusione
In sintesi, la sentenza:
- conferma la centralità della prova liberatoria;
- delimita il concetto di complicanza “inevitabile” in senso rigoroso;
- rafforza il ruolo del giudizio tecnico peritale, ma ne subordina l’esito alla verifica giuridica del giudice;
- mantiene ferma la distinzione tra danno alla salute e lesione del diritto all’autodeterminazione.
In chiave sistematica, Cass. 9198/2024 contribuisce a delineare una responsabilità sanitaria “razionale”, fondata non sulla mera sfortuna dell’evento, ma sulla effettiva dimostrazione della inevitabilità non colposa della complicanza.
