Cassazione civile sez. III – 17/06/2016, n. 12516

Responsabilità medica nell’intervento di routine
Corte di Cassazione, Sez. III, 17 giugno 2016, n. 12516.
«Complicanze determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale»

Massima

In caso di prestazione professionale medico chirurgica di routine, spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale o da imperizia, dimostrando che siano state invece prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento.

Fatti e oggetto del contendere

La pronuncia riguarda un contenzioso per responsabilità medica/chirurgica, in cui è intervenuta una “complicanza” nel corso di una prestazione di routine. Il giudizio d’appello aveva accertato la responsabilità del medico/struttura per l’evento dannoso, ritenendo che la complicanza fosse dovuta ad omessa o insufficiente diligenza. In Cassazione si discute, tra l’altro, il ruolo della complicanza quale esonero di responsabilità e l’onere della prova gravante sul professionista.

Principio giuridico affermato

La Corte afferma un principio chiaro e importante: quando si tratta di una prestazione medico-chirurgica “di routine”, l’evento dannoso configurato come “complicanza” non esonera automaticamente il professionista dalla responsabilità. È sul medico/struttura che grava l’onere di provare che l’evento è stato effettivamente imprevisto e imprevedibile, cioè non evitabile con la diligenza, perizìa e prudenza richiesta dalla scienza medica nel momento in cui l’intervento è stato eseguito.

In altri termini:

  • Si presume che la “complicanza” derivi da omessa o insufficiente diligenza o imperizia, e tale presunzione grava sul professionista;
  • Il professionista può superare tale presunzione solo dimostrando che ha adottato la condotta conforme alle leges artis e che l’evento, nello specifico, era inevitabile nonostante tale condotta.
  • La Corte muove dalla premessa che le prestazioni medico-chirurgiche, anche se “di routine”, comportano comunque un rischio; tuttavia, il fatto che un evento sia statisticamente classificato come “complicanza” non consente automaticamente di escludere la responsabilità: ciò che conta è la condotta del medico nella specifica situazione.
  • È richiamato l’onere a carico del professionista: non basta dimostrare genericamente che l’evento è una complicanza, ma bisogna dimostrare che l’evento non era prevedibile — cioè che non poteva essere evitato neppure con l’adozione della diligenza richiesta — e che la condotta è stata conforme alle regole della scienza e della prassi al momento dell’intervento.
  • È implicita la valutazione del nesso causale: la complicanza deve essere collegata in modo causale alla condotta professionale, e non essere un mero fatto fortuito estraneo alla responsabilità del medico.
  • La sentenza sottolinea anche che la documentazione clinica, il rispetto dei protocolli e l’informazione al paziente possono essere elementi decisivi per la difesa del professionista: se mancano, il professionista risulta in posizione più debole.
  • Pur se la sentenza non pone esplicitamente il tema del consenso informato, il suo orientamento rafforza la tesi che la documentazione e l’informazione al paziente siano strumenti utili anche per gestire il rischio di responsabilità in caso di complicanze.

Profili operativi e rilevanza pratica

  1. Per il professionista/struttura sanitaria:
    • La sentenza impone una standardizzazione della documentazione, una attenta valutazione preventiva dei rischi, e la necessità di fornire una informazione adeguata al paziente (anche se non trattata in modo esplicito in questa pronuncia) circa i rischi di complicanze.
    • In caso di prestazione “di routine”, il professionista deve provare che ha rispettato le leges artis, ha adottato tutte le cautele necessarie e che la complicanza derivava da un fatto imprevisto e non evitabile.
    • La cartella clinica e i protocolli interni diventano strumenti fondamentali di difesa: la loro assenza o incompletezza può indebolire notevolmente la posizione difensiva.
  2. Aspetto della “complessità” e della routine:
    • La distinzione tra intervento “di routine” e intervento ad alto rischio o complesso è rilevante: la sentenza riguarda la prima casistica, con conseguente applicazione della presunzione più gravosa sul professionista. Questo elemento va attentamente valutato nel caso concreto.
    • In casi complessi o ad alto rischio, potrebbe esserci, in teoria, una diversa valutazione dell’onere della prova in ragione della maggiore imprevedibilità. Ma questa sentenza pone un parametro rigido per le “routine”.

Conclusione

La sentenza n. 12516/2016 della Corte di Cassazione costituisce un punto fermo nella giurisprudenza di responsabilità sanitaria: afferma che la mera qualificazione dell’evento come “complicanza” non esonera il professionista da responsabilità se non prova che l’evento fosse imprevedibile e inevitabile. In caso di intervento di routine, il medico/struttura è gravato di un onere probatorio molto rilevante.