Cassazione civile sez. III – 08/04/2024, n. 9198

Complicanze prevedibili ma non evitabili, ed eventi prevedibili.

Commento ragionato a Cass. civ., Sez. III, 8 aprile 2024, n. 9198

Massima

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’articolo 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice a quo si è uniformato a tale principio là dove ha escluso che la dissecazione fosse dovuta ad una errata manovra del medico ed ha ritenuto che la sua condotta fosse stata conforme a diligenza e protocolli medici, con ciò ritenendo che la prova liberatoria della riconducibilità causale dell’evento ad un fatto esterno alla prestazione medica e non evitabile fosse stata fornita).

1. Premessa

Il caso riguarda il decesso di un paziente sottoposto a angioplastica coronarica presso il presidio ospedaliero “Ingrassia” di Palermo. Gli eredi del paziente imputavano al medico curante negligenza, imprudenza e imperizia per aver scelto un intervento percutaneo anziché chirurgico e per aver causato — durante l’incannulamento — una dissecazione del tronco comune della coronaria sinistra, evento che avrebbe determinato l’arresto cardiaco e la morte.

I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello di Palermo) avevano escluso la colpa del medico, qualificando l’evento come “complicanza non evitabile” nell’ambito di un quadro clinico complesso e compromesso.

La Suprema Corte ha ribadito importanti principi in materia di responsabilità medica e complicanze, confermando l’orientamento espresso dalle sentenze Cass. 13328/2015 e Cass. 35024/2022.

2. Il principio di diritto ribadito

“Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una ‘complicanza’ rilevabile nella statistica sanitaria: la nozione medica di complicanza, intesa come evento astrattamente prevedibile ma non evitabile, è priva di rilievo sul piano giuridico, ove l’evento sia invece prevedibile ed evitabile e, quindi, ascrivibile a colpa del medico.”

Quindi, la Cassazione riafferma che:

  • la complicanza prevedibile non esonera automaticamente da responsabilità;
  • il medico deve provare in positivo di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, operando secondo la diligenza qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., con osservanza dei protocolli e delle linee guida pertinenti;
  • solo una complicanza imprevedibile o inevitabile, pur con condotta diligente, può integrare la “causa non imputabile” che libera il medico.

3. L’elemento della “inevitabilità”

La Corte richiama la distinzione — di natura concettuale e giuridica — tra:

  • evento imprevedibile ed inevitabile, che esclude la colpa;
  • evento prevedibile ma non evitabile, che, per essere esimente, deve risultare inevitabile anche con la condotta più diligente.

Il giudice deve quindi verificare in concreto:

  1. la prevedibilità del rischio specifico;
  2. l’adozione da parte del medico delle migliori cautele e tecniche disponibili;
  3. l’assenza di alternative terapeutiche meno rischiose;
  4. la tempestività e correttezza della gestione dell’imprevisto.

4. Il consenso informato

Quanto al consenso informato, la Corte conferma un orientamento ormai stabile:

  • la violazione del consenso può generare due tipi di danno:
    1. danno alla salute, se l’intervento non voluto causa un pregiudizio fisico;
    2. danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, anche in assenza di danno biologico.
  • Tuttavia, se l’azione risarcitoria è collegata solo al danno alla salute, è necessario provare che il paziente avrebbe rifiutato l’intervento se correttamente informato (Cass. 16633/2023).

5. Commento critico: il valore della sentenza

Questa decisione consolida un punto di equilibrio maturo nel diritto sanitario:

  • evita la deriva di responsabilità oggettiva del medico, riconoscendo la possibilità di complicanze davvero inevitabili;
  • ma impone un onere probatorio stringente per la liberazione dalla colpa, ancorato alla verifica di diligenza tecnica, prudenza e perizia.

L’ordinanza 9198/2024, insieme a Cass. 35024/2022, rappresenta la tappa più recente dell’evoluzione giurisprudenziale che ha:

  • abbandonato la visione puramente “statistica” della complicanza;
  • valorizzato l’analisi caso per caso del comportamento medico;
  • e sottolineato che la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. si supera solo provando la inevitabilità dell’evento nonostante la condotta corretta.

6. Conclusione

In sintesi, la sentenza:

  • conferma la centralità della prova liberatoria;
  • delimita il concetto di complicanza “inevitabile” in senso rigoroso;
  • rafforza il ruolo del giudizio tecnico peritale, ma ne subordina l’esito alla verifica giuridica del giudice;
  • mantiene ferma la distinzione tra danno alla salute e lesione del diritto all’autodeterminazione.

In chiave sistematica, Cass. 9198/2024 contribuisce a delineare una responsabilità sanitaria “razionale”, fondata non sulla mera sfortuna dell’evento, ma sulla effettiva dimostrazione della inevitabilità non colposa della complicanza.