Cassazione civile sez. III – 13/10/2017, n. 24074.La complicanza nella responsabilità medica.

Commento alla sentenza Cassazione civile, Sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24074

Massima

Nelle prestazioni medico-chirurgiche routinarie, grava sul professionista l’onere di provare che le complicanze sono state causate da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenza tecnico scientifiche del momento, per superare la presunzione contraria che dette complicanze sono ascrivibili ad una sua responsabilità. In ragione di ciò, non è sufficiente che venga accertata la sussistenza di “complicanze intraoperatorie” ma, per poter escludere la responsabilità del medico, il giudice è tenuto ad accertare che le stesse siano imprevedibili ed inevitabili, che non vi sia un nesso causale tra la metodologia di intervento impiegata dal sanitario e l’insorgenza delle complicanze, oltre che l’adeguatezza dei rimedi tecnici adoperati per far fronte alle complicanze medesime.

Sintesi dei fatti

Una paziente (A.A.) aveva subito, a seguito di un intervento di colecistectomia laparoscopica, una lesione iatrogena della via biliare principale con conseguente stenosi del coledoco. Agiva in giudizio per il risarcimento dei danni contro i medici e la struttura ospedaliera, ma la Corte d’Appello di Palermo rigettava la domanda, qualificando l’evento come “complicanza” inevitabile.

La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza per apparente motivazione e carenza di indagine effettiva sul carattere inevitabile della complicanza.

Principi di diritto affermati

1. Complicanza e responsabilità medica

La Cassazione ribadisce un principio consolidato:

In caso di prestazione sanitaria “di routine”, grava sul medico l’onere di dimostrare che la complicanza sia stata evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza professionale qualificata, e dunque inevitabile anche in presenza di corretta esecuzione dell’intervento.

Non basta quindi constatare che l’evento è statisticamente raro o “possibile”: il giudice deve verificare in concreto:

  • l’imprevedibilità e l’inevitabilità della complicanza;
  • la correttezza della tecnica operatoria;
  • l’adeguatezza dei rimedi adottati dal chirurgo.

Il semplice richiamo a una “frequenza dell’1%” nella letteratura medica non giustifica di per sé la qualificazione di un danno come inevitabile.

2. Onere della prova

La Corte riafferma la struttura bipolare del giudizio di responsabilità medica:

  • il paziente deve provare il contratto o contatto sociale e il danno subito;
  • il medico o la struttura devono dimostrare di aver adempiuto con diligenza, ovvero che l’esito dannoso è dipeso da causa non imputabile (art. 1218 c.c.).

Nel caso di complicanze, la prova liberatoria richiede di dimostrare l’inevitabilità anche in presenza di condotta diligente.

3. Consenso informato

Sul consenso informato la Cassazione ribadisce che:

  • esso costituisce un autonomo diritto soggettivo del paziente, fondato sugli artt. 2, 13 e 32 Cost.;
  • grava sul medico l’onere di provare di aver fornito informazioni complete e comprensibili circa rischi, alternative terapeutiche e conseguenze prevedibili;
  • la mera sottoscrizione di moduli generici (es. anestesia o trasfusioni) non dimostra l’effettiva informazione.

Tuttavia, nel caso concreto, la censura sul consenso è stata dichiarata inammissibile perché la paziente non aveva provato che, se informata, avrebbe rifiutato l’intervento.

Significato sistematico

Questa pronuncia è importante perché:

  • delimita il concetto di “complicanza inevitabile”: non è un alibi generico per escludere la colpa medica;
  • riafferma l’obbligo del giudice di verificare l’imprevedibilità e l’inevitabilità in concreto, e non solo di richiamare la statistica;
  • conferma l’autonomia del consenso informato come fonte di responsabilità per violazione del diritto all’autodeterminazione;
  • si inserisce in un filone che anticipa la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), chiarendo il perimetro della responsabilità per colpa professionale e la distinzione tra colpa lieve e imprevedibilità dell’evento.

Conclusione critica

La Cassazione ha corretto un errore metodologico frequente nei giudizi medici: la tendenza dei giudici di merito a trasformare il concetto di “complicanza” in automatica esimente di colpa.
In realtà, la “complicanza” deve essere dimostrata come inevitabile, non semplicemente “possibile”.
Solo così si preserva l’equilibrio tra tutela della libertà terapeutica del medico e protezione del paziente, evitando sia un’eccessiva deresponsabilizzazione dei sanitari sia una responsabilità oggettiva.