Cassazione civile sez. VI – 29/11/2022, n. 35024

Complicanza e presunzione di responsabilità

Commento alla sentenza Cass. civ., sez. VI – ordinanza 29/11/2022 n. 35024

Massima

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza”, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall’accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica – irrilevante sotto il profilo giuridico – come “complicanze”).

1. Riferimento e fatti di causa

La pronuncia riguarda un caso in cui la paziente ha agito in giudizio contro la ASL e il medico avverso il risultato di un intervento di tiroidectomia eseguito il 16 ottobre 2013 presso l’ospedale “Santa Maria del Popolo degli Incurabili”. A seguito dell’intervento, la paziente ha sofferto una paresi dei nervi laringei e una ipoparatiroidismo transitorio. Il Tribunale e la Corte d’Appello (con CTU) avevano rigettato la domanda risarcitoria, motivando che l’intervento era adeguato, che si trattava di un intervento complesso e non di routine, e che le complicanze erano note e “insite” nella tipologia dell’intervento, senza che fosse stato dimostrato un errore tecnico o una condotta colposa. La Cassazione, confermando la decisione di merito, ha precisato il principio giuridico circa le complicanze (relativo all’onere probatorio del medico/struttura) e ha rilevato che la classificazione clinica di “complicanza” non esonera automaticamente dalla responsabilità.

2. Principio giuridico affermato

La Corte stabilisce che:

  • In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 c.c. nei confronti del sanitario/struttura, non è sufficiente che l’evento dannoso costituisca una “complicanza” nota e statisticamente rilevabile nella pratica clinica.
  • Il concetto medico-clinico di “complicanza” (ossia un evento insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non sempre evitabile) è “privo di rilievo” automatico sul piano giuridico: ciò che rileva è se, nel caso concreto, l’evento fosse prevedibile e evitabile con la diligenza, perizia e prudenza richieste, o al contrario inevitabile e non imputabile.
  • Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’intervento non era di routine (data la complessità e le condizioni preoperatorie), che le complicanze rientravano nelle percentuali statistiche della patologia (nervo laringeo: paralisi permanente 0,3-3%; temporanea 5-8%) e che non era emersa alcuna manovra colposa del medico/struttura.
  • Da ciò consegue che l’evento non è attribuibile alla struttura/medico come colpa, perché l’adempimento è stato conforme alle regole della scienza medica e l’evento – pur prevedibile – era non evitabile nelle circostanze concrete.

3. Commento critico

a) Rilevanza del caso

Questa pronuncia è molto utile perché chiarisce in modo netto il confine tra “complicanza” e “colpa medica” e ribadisce che la mera classificazione dell’evento come complicanza non consente al medico/struttura di sottrarsi automaticamente alla responsabilità. In un contesto di responsabilità sanitaria, ciò rappresenta un importante parametro per valutare sia l’attività difensiva della struttura che la strategia del danneggiato.

b) Aspetti positivi

  • L’ordinanza articola bene il concetto che la prevedibilità (che significa che l’evento era noto come rischio) non è sinonimo di evitabilità. Questa distinzione è cruciale: un rischio noto può esitare in evento dannoso nonostante tutte le cautele.
  • La Corte valorizza la documentazione tecnica/CTU che attesta la complessità dell’intervento (gozzo voluminoso, morbo di Basedow) e la presenza di fattori anatomici/tecnici che aumentavano il rischio del danneggiamento nervoso o della ipoparatiroidismo. Questo è un modello di buona motivazione: mostra che l’evento non era un banale intervento di routine.
  • L’ordinanza ribadisce il principio che l’onere probatorio del medico/struttura è quello di provare la correttezza dell’adempimento e, se vogliono avvalersi della causa non imputabile, l’inevitabilità dell’evento nonostante la condotta diligente.

c) Criticità / limiti

  • Essendo un’ordinanza e non una sentenza di merito “plena”, manca forse un’esplorazione più ampia dei mezzi di prova del medico (ad esempio informativa al paziente, protocolli specifici, registro errori).
  • Pur costituendo un ottimo orientamento, il caso è molto specifico (tiroidectomia con gozzo voluminoso, morbo di Basedow) e la valutazione della non imputabilità dell’evento si basa sulla complessità della situazione. In casi meno complessi, potrebbe risultare più difficile applicare in modo favorevole questa linea difensiva.
  • Il criterio “inevitabilità” – benché ben articolato – resta di difficile prova in concreto: la struttura e il medico devono dimostrare che non c’erano manovre alternative, che il rischio era fisiologico e “inevitabile”. Questo richiede CTU e documentazione spesso complessa.

d) Implicazioni pratiche per la responsabilità sanitaria

  • Per difesa (medico/struttura):
    • È fondamentale documentare la complessità dell’intervento, condizioni del paziente, fattori aumentativi del rischio, e dimostrare che la condotta è stata conforme alle leges artis.
    • Deve essere acquisita la cartella clinica, referti pre-operatori, piano operatorio, eventuali complicanze statistiche note, e indicare perché nel caso concreto l’evento era inevitabile.
    • In presenza di complicanze, è essenziale non limitarsi a dire “è una complicanza nota”, ma dimostrare che nel caso concreto non poteva essere evitata.

4. Conclusione

La sentenza n. 35024 del 29 novembre 2022 della Cassazione, sez. VI, costituisce un punto di riferimento aggiornato e autorevole nel panorama della responsabilità sanitaria in tema di complicanze: ribadisce che il mero richiamo alla “complicanza nota” non è sufficiente per escludere la responsabilità; occorre un esame concreto della prevedibilità/evitabilità e della correttezza della condotta del sanitario/struttura.