Natura dell’azione di rivalsa della struttura verso il medico e onere di comunicazione (art. 13 L. 24/2017)

La sentenza Tribunale di Genova del 15.10.2025 n. 2304/2025

COMMENTO

La sentenza Tribunale di Genova del 15.10.2025 n. 2304/2025 esamina una controversia
in cui una Struttura Sanitaria Privata (attore) ha promosso un’azione di rivalsa nei confronti
di due medici, in relazione a un risarcimento danni subito dalla struttura a seguito di un
giudizio instaurato da parte dei congiunti di una paziente deceduta.

  1. Natura dell’azione di rivalsa e onere di comunicazione (art. 13 L. 24/2017)
    La questione centrale riguarda la tempestività e quindi l’ammissibilità dell’azione di
    rivalsa, strettamente connessa al rispetto del disposto dell’art. 13 della legge 24/2017
    (legge Gelli-Bianco), che obbliga la struttura sanitaria a notificare all’esercente la
    professione sanitaria l’instaurazione del giudizio risarcitorio entro 45 giorni dalla ricezione
    dell’atto introduttivo del giudizio (o anche della richiesta di risarcimento del danno ovvero
    del procedimento di mediazione).
     La norma intende bilanciare l’esigenza di tutela dei sanitari, consentendo loro di preparare
    la propria difesa in modo tempestivo, con l’interesse della struttura a recuperare somme
    già corrisposte al danneggiato.
     La mancata comunicazione entro il termine fissato preclude l’ammissibilità dell’azione di
    rivalsa, incidendo quindi sul piano processuale, ossia limitando la possibilità di agire in
    giudizio e non il diritto sostanziale alla rivalsa.
    Nel caso specifico, la Struttura Sanitaria ha notificato tardivamente, oltre i 45 giorni,
    violando il termine previsto e rendendo pertanto inammissibile l’azione di rivalsa. Il
    Tribunale sottolinea come tale onere sia inderogabile e la sua inosservanza
    costituisca una decadenza dall’esercizio dell’azione.
  2. Ambito di applicazione temporale dell’art. 13 L. 24/2017
    Il procedimento riguarda fatti risalenti al 2015, antecedenti all’entrata in vigore della legge
    24/2017, ma la comunicazione è stata effettuata in un momento successivo all’entrata in
    vigore.
     La sentenza distingue tra norme sostanziali e norme processuali, ritenendo che l’art. 13
    abbia natura processuale e quindi sia applicabile anche a giudizi instaurati dopo la sua
    entrata in vigore, indipendentemente dalla data dei fatti dannosi.
     Ciò per il criterio del “tempus regit actum”: la legge processuale vigente al momento
    dell’atto giuridico rilevante (qui la notifica dell’atto di citazione alla struttura) disciplina i
    relativi effetti.
     Questa interpretazione accoglie la ratio di tutela dei medici e il principio di certezza e
    tempestività nelle azioni di rivalsa, negando l’applicabilità del divieto di retroattività previsto
    per le norme sostanziali (art. 11 preleggi).
  3. Implicazioni per l’azione di rivalsa e responsabilità dei medici
     La sentenza rigetta l’azione di rivalsa per inammissibilità, senza entrare nel merito della
    responsabilità medica, ma lascia intatto il diritto sostanziale alla rivalsa che sarebbe
    efficace se rispettati i termini di notifica.
     La decisione sottolinea come la mancata tempestiva comunicazione precluda il diritto
    processuale di agire, evidenziando un onere chiaro imposto dalla legge alla struttura
    sanitaria.
     Si conferma inoltre la possibilità che, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità, la
    struttura possa chiamare in causa gli assicuratori (terzi chiamati) per la manleva e la
    tenuta indenne.
  4. Conseguenze pratiche
     Le strutture sanitarie devono procedere con immediatezza nella notifica dell’azione di
    rivalsa ai medici per evitare decadenze.
     La norma rafforza la tutela procedurale dei medici, inducendo una maggiore
    consapevolezza e prevenzione nei rapporti tra struttura e singoli professionisti.
     La previsione di questa decadenza ha effetto deterrente per evitare ritardi dilatori nelle
    comunicazioni giudiziarie tra strutture e sanitari.

Questa pronuncia rappresenta un importante riferimento per la materia della rivalsa da
parte di strutture sanitarie, chiarendo che il mancato rispetto dell’onere di tempestiva
comunicazione previsto dalla L. 24/2017 comporta la perdita del diritto processuale di
agire, indipendentemente dalla valutazione di responsabilità sostanziale del medico, e che
tale norma processuale si applica anche a giudizi iniziati successivamente alla sua entrata
in vigore, anche se relativi a fatti anteriori.


Parere operativo sintetico destinato alle strutture sanitarie private, incentrato sulla
corretta gestione dell’azione di rivalsa nei confronti del medico ai sensi dell’art. 13
della Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), alla luce della sentenza del Tribunale di Genova 2025

  1. Premessa e quadro normativo
    L’art. 9 L. 24/2017 consente alla struttura sanitaria di esercitare azione di rivalsa o di
    responsabilità amministrativa nei confronti del sanitario solo in caso di dolo o colpa
    grave.
    L’art. 13 della medesima legge impone, come condizione di ammissibilità della rivalsa,
    che la struttura comunichi al medico entro 45 giorni dalla ricezione dell’atto di
    citazione o del ricorso:
    “l’instaurazione del giudizio promosso dal paziente, trasmettendone copia.”

Il mancato rispetto del termine comporta decadenza sostanziale dal diritto di rivalsa
(orientamento Genova 2025) o, secondo altre letture, inammissibilità processuale. In
entrambi i casi, l’effetto pratico è la perdita della possibilità di rivalersi sul medico.

  1. Indicazioni pratiche per le strutture private
    a) Obbligo di comunicazione
     Termine perentorio: 45 giorni dalla ricezione dell’atto introduttivo (citazione o ricorso).
     Destinatari: tutti i medici e professionisti coinvolti (dipendenti o convenzionati) le cui
    condotte possano essere oggetto di futura rivalsa.
     Mezzo: PEC o raccomandata A/R con allegata copia integrale dell’atto di citazione.
     Prova: conservare ricevute di invio e consegna (PEC) o ricevute postali.
    b) Coordinamento con l’assicurazione
     Trasmettere contestualmente l’atto di citazione alla compagnia assicurativa e
    documentare la notifica ai medici.
     Verificare che la polizza copra le eventuali azioni di rivalsa.
    c) Gestione documentale
     Annotare in un registro interno data di ricezione dell’atto e data di invio della
    comunicazione al medico.
     Archiviare digitalmente tutti i documenti di prova.
  2. Check-list operativa

Verifica Esit
o

☐ Ricevuto atto di citazione / ricorso del
paziente
☐ Identificati i medici/professionisti coinvolti
☐ Redatta comunicazione ex art. 13 L. 24/2017
☐ Inviata entro 45 giorni via PEC o
raccomandata A/R
☐ Copia integrale dell’atto allegata
☐ Ricevute di invio/consegna archiviate
☐ Comunicazione trasmessa anche
all’assicurazione
☐ Annotato tutto nel registro contenziosi

  1. Modello sintetico di comunicazione ex art. 13 L. 24/2017
    Oggetto: Comunicazione ex art. 13 L. 8 marzo 2017 n. 24 – instaurazione giudizio per
    responsabilità sanitaria
    Spett.le Dott./Dott.ssa [Nome Cognome]

[Indirizzo PEC / domicilio]
Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 L. 24/2017, che la Struttura Sanitaria
[denominazione] ha ricevuto in data [gg/mm/aaaa] atto di citazione/ricorso notificato dal
Sig./Sig.ra [Nome Cognome paziente] innanzi al Tribunale di [luogo], relativo a presunti
fatti di malpractice sanitaria occorsi in data [date].
In allegato si trasmette copia integrale dell’atto introduttivo, ai fini della Sua tempestiva
conoscenza e per l’eventuale esercizio dei diritti di difesa.
Si precisa che la presente comunicazione è effettuata entro il termine di 45 giorni dalla
ricezione dell’atto, come previsto dall’art. 13 L. 24/2017, anche ai fini di una eventuale
futura azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa.
Distinti saluti,
[Luogo, data]
Il Legale Rappresentante / Direttore Sanitario
[Firma]
[PEC / timbro struttura]

  1. Conclusione operativa
     La sentenza di Genova 2025 impone alle strutture una rigorosa osservanza del termine di
    45 giorni; la mancata comunicazione rende inammissibile o decaduto il diritto di rivalsa.
     Anche in presenza di prova di colpa grave del medico, la rivalsa non è più esercitabile se
    non è stata rispettata la norma dell’art. 13 L. 24/2017
     È quindi essenziale adottare procedure interne standardizzate per garantire la
    tempestiva comunicazione, evitando la perdita definitiva del diritto di regresso.