Complicanza. Irrilevanza. Presunzione art 1218 c.c.
Massima:
Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all’art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso per il paziente costituisca una “complicanza”, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione – indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell’iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile – priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Sintesi dei fatti e del percorso processuale
La vicenda trae origine da un contenzioso per danni derivanti da interventi oculari eseguiti negli anni ’88–’89. Dopo il rigetto in primo grado e l’appello con esito misto (accoglimento nei confronti di uno dei medici), la questione è giunta in Cassazione con ricorsi articolati sui punti di causalità, colpa professionale e sull’invocata rilevanza del concetto medico di “complicanza”. La Corte si è pronunciata sul rapporto tra la nozione clinica di “complicanza” e la valutazione giuridica della responsabilità professionale.
Massima e principio giuridico affermato
La Cassazione dichiara che il concetto medico di “complicanza” è giuridicamente irrilevante quale criterio automatico di esonero del sanitario. Sottolinea la distinzione tra definizione clinica astratta (evento che in letteratura può essere considerato complicanza) e valutazione giuridica concreta (se l’evento era evitabile/prevedibile nel caso specifico. Ciò che rileva non è l’etichetta clinica, ma l’accertamento concreto se l’evento dannoso:
- fosse prevedibile e evitabile nel caso concreto (e quindi imputabile a colpa del sanitario), ovvero
- fosse imprevedibile o inevitabile e, quindi, configurasse una causa non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Ne consegue che non è sufficiente per il medico richiamare la statistica o la letteratura che classificano un evento come “complicanza”: l’onere di provare la propria diligenza e la conformità della condotta alle leges artis grava sul sanitario; se tale prova manca, la presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c. non è superata.
Conseguenze pratiche e profili operativi
- Il richiamo alla letteratura scientifica che segnala un evento come “complicanza” non esonera automaticamente: la difesa deve documentare in modo concreto (cartella clinica, protocolli, linee guida, testimonianze e CTU) di aver adempiuto alla diligenza richiesta nel caso specifico.
- Onere probatorio a carico del sanitario/struttura: è il medico (o la struttura) che deve provare di aver rispettato le leges artis e che l’evento, nel caso concreto, era realmente imprevedibile e ineliminabile. Se ciò non è dimostrato, la presunzione di colpa resta operante.
- Importanza della documentazione clinica (cartella clinica): la sentenza rafforza l’importanza della completa, chiara e coerente documentazione dell’iter diagnostico-terapeutico (anche per provare la diligenza e le informazioni date). La mancanza o le lacune documentali possono rendere difficile la prova della correttezza della condotta e favorire l’attore.
- Consenso informato: anche se la sentenza non è una pronuncia sul consenso in senso stretto, il principio è coerente con l’orientamento che valorizza il danno da mancata o insufficiente informazione come autonomo profilo risarcitorio: la corretta informazione sui rischi rilevanti, documentata, può ridurre il rischio che una complicanza sfoci in responsabilità.
- Per la difesa medica la decisione richiede un approccio documentale e peritale preventivo: protocolli adottati, check-list operatorie, maniera concreta di gestione dell’evento e, soprattutto, dimostrazione che i controlli e gli interventi corrispondevano alle buone pratiche del momento.
Conclusione
La sentenza 13328/2015 rappresenta un punto di svolta dell’orientamento di legittimità: il linguaggio medico (“complicanza”) non decide la questione giuridica. Ciò che il giudice deve accertare è la prevedibilità/evitabilità dell’evento nel caso concreto e la prova della conformità della condotta del sanitario alle leges artis. In diritto civile la casistica medica non fa miracoli: conta la prova, non la classificazione teorica.
