Il Comitato Valutazione Sinistri nel sistema di gestione del rischio sanitario
dal 16 marzo 2026
Profili organizzativi ed economico-finanziari alla luce degli artt. 9-17 del d.m. 15 dicembre 2023, n. 232
1. Il d.m. 232/2023 nel sistema della responsabilità sanitaria
Il d.m. 15 dicembre 2023, n. 232 rappresenta il principale intervento attuativo della Legge 8 marzo 2017 n. 24 in materia di coperture assicurative e gestione del rischio sanitario.
Il decreto interviene in un ambito che la legge del 2017 aveva disciplinato solo a livello di principi generali, definendo in modo puntuale:
- i modelli di copertura del rischio di responsabilità civile sanitaria;
- i criteri di gestione dei sinistri;
- i sistemi di accantonamento contabile destinati a garantire la sostenibilità economica delle strutture sanitarie.
La disciplina contenuta negli articoli da 9 a 17 introduce un modello organizzativo caratterizzato da una forte integrazione tra:
- gestione del rischio clinico,
- responsabilità giuridica,
- gestione assicurativa,
- programmazione economico-finanziaria delle strutture sanitarie.
In tale contesto assume un ruolo centrale il Comitato Valutazione Sinistri (CVS), che si configura come l’organo tecnico deputato alla valutazione multidisciplinare delle richieste risarcitorie e alla stima dell’esposizione economica della struttura sanitaria. L’entrata a regime della disciplina prevista dal decreto — fissata al 16 marzo 2026 — è destinata a determinare una significativa evoluzione della funzione del CVS, che da organo prevalentemente consultivo diviene strumento essenziale della governance del rischio sanitario.
2. I modelli di copertura del rischio sanitario (art. 9)
L’art. 9 del decreto disciplina i modelli di copertura del rischio di responsabilità civile sanitaria, consentendo alle strutture di optare tra:
- copertura assicurativa tradizionale;
- assunzione diretta del rischio mediante misure analoghe.
La scelta di operare in auto-ritenzione del rischio deve essere formalizzata con apposita deliberazione dei vertici aziendali, che ne definisce:
- le modalità di funzionamento;
- le ragioni organizzative ed economiche;
- i processi di gestione del rischio.
In questo quadro il CVS assume una funzione strategica, in quanto rappresenta il principale strumento tecnico attraverso cui la struttura sanitaria può:
- valutare la fondatezza delle richieste risarcitorie;
- stimare il livello di esposizione al rischio;
- orientare le decisioni relative alla gestione assicurativa.
Il Comitato diventa quindi parte integrante del processo decisionale attraverso cui l’ente sanitario definisce il proprio modello di copertura del rischio.
3. Il sistema degli accantonamenti: fondo rischi e fondo riserva sinistri (artt. 10-12)
Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal decreto riguarda la previsione di un sistema strutturato di accantonamenti contabili destinati a garantire la copertura dei rischi di responsabilità sanitaria.
3.1 Il fondo rischi (art. 10)
L’art. 10 impone alle strutture che operano in auto-ritenzione di costituire un fondo rischi destinato a coprire i rischi individuabili al termine dell’esercizio.
La determinazione dell’importo accantonato deve tenere conto di vari elementi, tra cui:
- la tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- il volume delle attività assistenziali;
- la complessità organizzativa della struttura.
La quantificazione del fondo richiede una valutazione tecnico-probabilistica del rischio di contenzioso, attività che trova nel CVS il proprio centro operativo.
Attraverso l’analisi delle richieste risarcitorie e degli eventi avversi segnalati, il Comitato fornisce infatti le informazioni necessarie per stimare il costo atteso dei sinistri.
3.2 Il fondo riserva sinistri (art. 11)
Accanto al fondo rischi, l’art. 11 introduce il fondo riserva sinistri, destinato a coprire i risarcimenti relativi ai sinistri denunciati e non ancora liquidati.
La determinazione dell’ammontare del fondo presuppone una valutazione tecnico-giuridica delle richieste risarcitorie che comprende:
- l’analisi medico-legale dell’evento;
- la verifica della responsabilità della struttura;
- la stima economica del danno.
Il CVS svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, fornendo le valutazioni tecniche su cui si fondano gli accantonamenti contabili.
3.3 Interoperabilità tra i fondi (art. 12)
L’art. 12 disciplina il meccanismo di trasmigrazione degli accantonamenti tra fondo rischi e fondo riserva sinistri, volto a evitare duplicazioni contabili.
Il passaggio da un fondo all’altro avviene quando un rischio potenziale si concretizza in un sinistro denunciato.
Anche in questo caso l’attività di valutazione del CVS assume una funzione essenziale, consentendo di individuare tempestivamente la trasformazione del rischio in sinistro.
4. Certificazione dei fondi e responsabilità organizzativa (art. 13)
L’art. 13 prevede che la congruità degli accantonamenti relativi ai fondi sia certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.
La disposizione rafforza la responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, poiché le valutazioni sui sinistri incidono direttamente sulla formazione delle poste di bilancio.
Il CVS diventa pertanto un presidio tecnico fondamentale per garantire la correttezza e l’attendibilità delle stime relative al rischio sanitario.
5. Gestione del sinistro e rapporti con l’assicuratore (artt. 14-15)
Gli artt. 14 e 15 disciplinano i rapporti tra struttura sanitaria e assicuratore nella gestione dei sinistri.
In particolare, l’art. 15 stabilisce che la gestione del sinistro debba avvenire mediante protocolli condivisi tra struttura sanitaria e compagnia assicurativa, prevedendo espressamente il coinvolgimento del Comitato Valutazione Sinistri.
Il CVS diventa così il luogo istituzionale di coordinamento tra struttura e assicuratore, garantendo una gestione tecnicamente fondata dei processi liquidativi.
6. La funzione valutazione sinistri (art. 16)
L’art. 16 impone alle strutture sanitarie l’istituzione di una funzione di valutazione dei sinistri dotata di competenze multidisciplinari.
Le competenze minime richieste riguardano:
- medicina legale;
- gestione del rischio;
- competenze giuridiche;
- perizia assicurativa.
La norma riconosce la complessità del sinistro sanitario, che richiede una valutazione integrata sotto il profilo clinico, medico-legale, giuridico e assicurativo.
Il CVS rappresenta l’organismo attraverso cui tali competenze vengono coordinate.
7. Il collegamento tra CVS e funzione di risk management
Il ruolo del CVS deve essere interpretato alla luce della disciplina introdotta dall’art. 1, comma 539, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha imposto alle strutture sanitarie l’adozione di sistemi organizzativi di gestione del rischio clinico.
La figura del risk manager svolge un ruolo fondamentale nell’analisi degli eventi avversi e nella prevenzione del rischio sanitario.
Il CVS si colloca in rapporto di complementarità con tale funzione.
Mentre il risk manager analizza gli eventi avversi al fine di individuare le cause organizzative e proporre misure di prevenzione, il CVS valuta le richieste risarcitorie derivanti da tali eventi, stimando l’esposizione economica della struttura.
Il sistema delineato dalla normativa realizza quindi una integrazione funzionale tra prevenzione del rischio clinico e gestione del contenzioso sanitario.
8. Il CVS come strumento di contenimento della spesa sanitaria e del contenzioso
Un ulteriore profilo di particolare rilievo riguarda la funzione del CVS quale strumento di contenimento della spesa pubblica sanitaria derivante dal contenzioso risarcitorio.
La giurisprudenza contabile della Corte dei conti ha più volte evidenziato come l’inadeguata gestione dei sinistri sanitari possa determinare rilevanti effetti negativi sui bilanci delle aziende sanitarie, configurando in alcuni casi anche profili di responsabilità amministrativo-contabile.
In tale prospettiva, l’istituzione di organismi tecnici come il CVS risponde all’esigenza di:
- garantire una valutazione tempestiva e tecnicamente qualificata delle richieste risarcitorie;
- prevenire l’instaurazione di contenziosi giudiziari attraverso una gestione anticipata delle controversie;
- evitare il riconoscimento di risarcimenti non dovuti o non adeguatamente verificati.
Il CVS consente infatti di realizzare una gestione anticipata e razionale del sinistro, favorendo:
- la definizione stragiudiziale delle controversie fondate;
- la resistenza in giudizio nei casi di pretese infondate;
- la corretta quantificazione del danno.
In questa prospettiva il Comitato assume anche una funzione di tutela dell’equilibrio economico-finanziario delle strutture sanitarie, contribuendo al contenimento della spesa derivante dal contenzioso e alla razionalizzazione dei processi liquidativi.
9. Considerazioni conclusive
Il sistema delineato dal d.m. 232/2023 segna un passaggio significativo nell’evoluzione della disciplina della responsabilità sanitaria.
Attraverso gli artt. 9-17 il legislatore costruisce un modello organizzativo che integra:
- gestione del rischio clinico,
- valutazione giuridica della responsabilità,
- gestione assicurativa,
- sostenibilità economico-finanziaria delle strutture sanitarie.
In tale contesto il Comitato Valutazione Sinistri assume una funzione centrale, configurandosi come organo tecnico di governo del rischio sanitario e come strumento di razionalizzazione della gestione del contenzioso.
Con l’entrata a regime della disciplina il 16 marzo 2026, il CVS è destinato a divenire uno dei principali snodi decisionali del sistema di responsabilità sanitaria, incidendo non solo sulla gestione delle controversie ma anche sull’organizzazione complessiva delle strutture sanitarie e sulla sostenibilità economica del servizio sanitario, come graficamente rappresentato dall’immagine di seguito riportata e nel successivo diagramma di flusso.
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE FUNZIONI DEL CVS
(artt. 9-17 d.m. 232/2023)


Il diagramma mostra come il CVS operi su quattro livelli funzionali integrati:
1. Valutazione tecnica del sinistro
- analisi medico-legale
- qualificazione giuridica
- stima del danno
2. Gestione del contenzioso
- proposta transattiva
- coordinamento con assicuratore
- supporto alle strategie difensive
3. Supporto contabile e finanziario
- determinazione dei fondi rischi
- stima delle riserve sinistri
- supporto alla certificazione dei fondi
4. Governance del rischio sanitario
- analisi sistemica dei sinistri
- supporto al risk management
- contributo alla relazione annuale sui rischi
- feedback al sistema di risk management i risultati dell’analisi dei sinistri alimentano: – prevenzione degli eventi avversi – miglioramento delle procedure cliniche – revisione dei protocolli organizzativi
Dal 16 marzo 2026 il CVS diventa quindi il nodo operativo che collega:
- risk management
- gestione del contenzioso
- sistema assicurativo
- contabilità aziendale delle strutture sanitarie.
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