GLI ADEMPIMENTI INTRODOTTI DALL’ART. 13 E IL RUOLO DEL CVS

L’art. 13 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 n. 232 introduce uno degli elementi più significativi del nuovo sistema di gestione economico-finanziaria del rischio sanitario, disciplinando la certificazione della congruità degli accantonamenti destinati alla copertura dei sinistri da responsabilità sanitaria.

La disposizione si colloca nel quadro normativo delineato dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, che consente alle strutture sanitarie di scegliere diverse modalità di gestione del rischio – assicurazione, autoritenzione totale o parziale, sistemi misti – ma richiede che, in ogni caso, sia assicurata l’effettiva disponibilità delle risorse necessarie al risarcimento dei danni.

L’art. 13 rafforza tale garanzia introducendo obblighi di certificazione contabile e vincoli di destinazione delle somme accantonate, con l’obiettivo di evitare che i fondi destinati al pagamento dei sinistri rimangano mere poste contabili prive di effettiva copertura.

1. La ratio della norma: garantire la solidità finanziaria del sistema di risarcimento

La previsione normativa mira a rafforzare due profili essenziali della gestione del rischio sanitario:

  • l’attendibilità delle stime economiche dei sinistri;
  • la reale disponibilità delle somme destinate ai risarcimenti.

In tal senso il decreto ministeriale completa il sistema introdotto dalla Legge Gelli-Bianco prevedendo che le strutture sanitarie che gestiscono direttamente il rischio – anche solo per effetto di franchigie elevate – debbano istituire specifici fondi contabili:

  • il Fondo rischi, disciplinato dall’art. 10 del decreto, destinato alla copertura dei sinistri non ancora denunciati o non ancora determinati;
  • il Fondo riserva sinistri, disciplinato dall’art. 11, destinato alla copertura dei sinistri denunciati e in gestione.

Tali fondi rappresentano il presidio economico-finanziario del sistema di responsabilità sanitaria nelle ipotesi in cui il rischio non sia integralmente trasferito al mercato assicurativo.

L’art. 13 interviene quindi per assicurare che tali accantonamenti non siano meramente formali ma effettivamente congrui rispetto alle potenziali passività risarcitorie della struttura.

2. Il comma 1: certificazione della congruità degli accantonamenti

Il primo comma stabilisce che la congruità degli accantonamenti relativi ai fondi di cui agli artt. 10 e 11 “è certificata da un revisore legale ovvero dal collegio sindacale che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per cui è impossibile esprimere un giudizio”.

La norma introduce dunque un controllo tecnico-contabile esterno sugli accantonamenti effettuati dalla struttura sanitaria.

Il revisore o il collegio sindacale sono chiamati a verificare:

  • la correttezza dei criteri utilizzati per la quantificazione delle riserve;
  • la coerenza degli accantonamenti rispetto all’esposizione potenziale della struttura;
  • la tracciabilità dei dati e delle informazioni utilizzate per la stima dei sinistri.

All’esito di tale verifica il revisore può:

  1. esprimere un giudizio positivo di sufficienza, attestando la congruità degli accantonamenti;
  2. dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio, quando i dati disponibili non consentano una valutazione attendibile.

La previsione comporta per le strutture sanitarie l’obbligo di dotarsi di sistemi organizzativi e informativi idonei a documentare il processo di stima dei sinistri, poiché in assenza di una base tecnica adeguata il revisore non potrebbe certificare la congruità delle riserve

3. Il comma 2: il vincolo di destinazione delle somme dovute a titolo di risarcimento

Particolarmente rilevante è il contenuto del comma 2, che stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 […] alla quota dei fondi riferita a somme dovute in quanto definitivamente stabilite in sede giudiziale o stragiudiziale”.

Il richiamo è alle disposizioni del Decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 9, che prevedono l’obbligo di vincolare contabilmente le somme destinate all’adempimento di obbligazioni definitivamente accertate.

Applicato al sistema dei fondi sinistri sanitari, tale richiamo comporta che la quota del fondo riferita a risarcimenti ormai definitivi:

  • deve essere contabilmente individuata e separata;
  • non può essere utilizzata per finalità diverse;
  • rimane vincolata esclusivamente al pagamento del danneggiato.

La norma, pertanto, introduce una vera e propria indisponibilità funzionale delle somme destinate ai risarcimenti definitivamente accertati.

4. Effetti pratici del comma 2 sulla gestione finanziaria delle strutture

Dal punto di vista operativo la disposizione implica che, una volta intervenuto:

  • un provvedimento giudiziario oppure
  • una transazione stragiudiziale,

la struttura sanitaria deve procedere a:

  1. individuare la quota del fondo corrispondente al risarcimento dovuto;
  2. vincolare contabilmente tale importo;
  3. garantire che le somme restino destinate esclusivamente al pagamento del creditore.

Ciò impedisce che le somme accantonate possano essere riutilizzate per esigenze diverse della gestione finanziaria della struttura, rafforzando così la tutela del creditore risarcitorio.

La disposizione risponde all’esigenza di evitare situazioni in cui le strutture sanitarie, pur avendo contabilmente previsto accantonamenti per i sinistri, non dispongano concretamente delle risorse necessarie al pagamento dei risarcimenti.

5. Implicazioni organizzative per le strutture sanitarie

L’applicazione dell’art. 13 comporta un significativo rafforzamento degli assetti organizzativi delle strutture sanitarie nella gestione del rischio clinico e dei sinistri.

In particolare diventa necessario:

  • adottare criteri tecnici di stima delle passività risarcitorie;
  • assicurare tracciabilità e aggiornamento costante dei dati sui sinistri;
  • distinguere contabilmente tra sinistri potenziali, sinistri denunciati e sinistri definitivi;
  • predisporre una documentazione tecnico-valutativa idonea a supportare la certificazione del revisore.

In questo contesto assume un ruolo centrale l’organizzazione interna della gestione dei sinistri e del rischio clinico.

6. Il ruolo centrale del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) nell’attuazione dell’art. 13

Alla luce del sistema delineato dal decreto ministeriale, il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) diviene uno degli strumenti organizzativi fondamentali per consentire alle strutture sanitarie di adempiere correttamente agli obblighi previsti dall’art. 13.

Dal punto di vista tecnico-gestionale, infatti, la certificazione della congruità degli accantonamenti richiede la disponibilità di valutazioni strutturate sulla probabilità di soccombenza e sulla quantificazione economica dei sinistri, che costituiscono il presupposto indispensabile per la determinazione delle riserve.

In tale prospettiva il CVS svolge una funzione essenziale di:

  • istruttoria tecnico-giuridica dei sinistri, attraverso l’analisi delle cartelle cliniche, della documentazione sanitaria e delle perizie medico-legali;
  • valutazione della responsabilità sanitaria e delle probabilità di esito sfavorevole del contenzioso;
  • stima economica del danno potenziale, anche mediante il ricorso a criteri medico-legali e attuariali.

Le valutazioni espresse dal CVS costituiscono quindi la base tecnico-estimativa sulla quale la struttura sanitaria può determinare l’entità degli accantonamenti nei fondi rischi e nei fondi riserva sinistri.

Inoltre, l’attività periodica del CVS consente di:

  • aggiornare costantemente la stima delle passività potenziali derivanti dal contenzioso sanitario;
  • individuare i sinistri che, per grado di definizione o per intervenuta decisione giudiziaria o transazione, devono essere riclassificati come obbligazioni definitivamente accertate, con conseguente applicazione del vincolo di destinazione previsto dal comma 2 dell’art. 13.

In tal senso il CVS diventa anche uno strumento di supporto alla revisione contabile, poiché le sue valutazioni e i relativi verbali rappresentano una delle principali fonti documentali utilizzate dal revisore legale o dal collegio sindacale per verificare:

  • la correttezza dei criteri di accantonamento;
  • la coerenza tra stato del contenzioso e consistenza delle riserve;
  • la puntuale individuazione delle somme vincolate al pagamento dei risarcimenti definitivi.

Il Comitato assume quindi una funzione di snodo tra gestione clinico-legale del sinistro e gestione economico-contabile delle riserve, contribuendo a garantire la trasparenza, la tracciabilità e la sostenibilità finanziaria del sistema di autoritenzione del rischio sanitario.

7. Conclusioni.

L’art. 13 del decreto ministeriale rafforza il sistema di garanzie economiche della responsabilità sanitaria imponendo la certificazione degli accantonamenti e il vincolo di destinazione delle somme destinate ai risarcimenti definitivi. In tale quadro, il CVS rappresenta uno degli strumenti organizzativi principali attraverso cui le strutture sanitarie possono assicurare la corretta determinazione delle riserve e dimostrare la congruità dei fondi richiesti dalla normativa.

Per maggiori informazioni info@evaluationdata.it oppure cvs@evaluationdata.it

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