Il Fondo rischi e il Fondo riserva sinistri – previsti nel sistema della responsabilità sanitaria delineato dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24 e dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023 n. 232 – devono essere letti in stretta connessione con la disciplina civilistica dei bilanci societari e con i principi contabili applicabili agli accantonamenti per rischi e oneri.

Il collegamento si sviluppa su tre livelli normativi:

  1. diritto speciale della responsabilità sanitaria;
  2. diritto societario e contabile (codice civile);
  3. principi contabili (OIC o IAS/IFRS).

1. Collegamento con la disciplina del bilancio nel Codice Civile

Nel sistema civilistico, i fondi come il fondo rischi e il fondo riserva sinistri trovano il loro inquadramento nella disciplina dei fondi per rischi e oneri.

Il riferimento principale è:

  • Articolo 2424-bis Codice Civile
  • Articolo 2423 Codice Civile
  • Articolo 2423-bis Codice Civile

Da tali norme derivano tre principi fondamentali.

a) principio di prudenza

Il bilancio deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Questo principio giustifica l’accantonamento nei fondi per sinistri anche se la passività non è ancora definitivamente accertata.

b) principio di competenza economica

I costi devono essere imputati all’esercizio in cui il rischio si genera, non a quello in cui il pagamento avverrà.

Questo è esattamente ciò che accade con i sinistri sanitari, che spesso emergono o vengono liquidati anni dopo l’evento.

c) rappresentazione veritiera e corretta

Il bilancio deve rappresentare la reale esposizione patrimoniale dell’ente.

Senza un fondo per i sinistri sanitari, il bilancio sarebbe falsato, perché non evidenzierebbe passività potenziali molto rilevanti.

2. Inquadramento nei principi contabili (OIC)

Dal punto di vista tecnico-contabile, il riferimento principale è il principio:

  • OIC 31

Secondo l’OIC 31 un fondo deve essere iscritto quando:

  1. esiste un’obbligazione attuale derivante da un evento passato
  2. è probabile un esborso finanziario
  3. l’importo è stimabile attendibilmente

I sinistri sanitari soddisfano pienamente questi requisiti.

Infatti:

  • l’evento passato è la prestazione sanitaria potenzialmente dannosa
  • l’obbligazione deriva dalla responsabilità civile della struttura
  • l’esborso è probabile perché il contenzioso sanitario ha una frequenza statisticamente prevedibile

Da qui deriva la necessità di due categorie contabili:

Fondo rischi

copre:

  • sinistri non ancora denunciati
  • contenzioso potenziale
  • eventi dannosi stimati statisticamente

Fondo riserva sinistri

copre invece:

  • sinistri già denunciati
  • contenzioso pendente
  • cause giudiziarie in corso
  • richieste risarcitorie formalizzate

Questa distinzione è tipica anche del settore assicurativo.

3. Collegamento con la normativa sulla responsabilità sanitaria

Il DM 232/2023 impone alle strutture sanitarie che operano in autoritenzione del rischio di:

  • stimare i sinistri
  • accantonare le risorse
  • garantire la copertura finanziaria dei risarcimenti.

In questo quadro assumono rilievo:

  • Articolo 14 DM 232/2023
  • Articolo 15 DM 232/2023
  • Articolo 17 DM 232/2023

Il legislatore sanitario quindi non crea istituti contabili nuovi, ma:

utilizza categorie già presenti nel diritto societario (fondi per rischi e oneri)
imponendone l’applicazione obbligatoria alle strutture sanitarie.

4. Funzione sistemica dei fondi nel bilancio delle strutture sanitarie

Dal punto di vista economico-giuridico, i fondi servono a tre finalità:

1️ garantire la solvibilità della struttura

La struttura deve poter pagare i risarcimenti anche senza copertura assicurativa piena.

2️ assicurare la correttezza del bilancio

Il bilancio deve riflettere l’esposizione reale al rischio sanitario.

3️ consentire una gestione tecnica del rischio

L’accantonamento permette di:

  • monitorare l’andamento dei sinistri
  • stimare il costo del rischio
  • decidere politiche assicurative (retention, franchigie, captive).

5. Collegamento con il ruolo del CVS

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) diventa uno strumento tecnico di supporto alla corretta formazione dei fondi perché:

  • analizza i sinistri denunciati
  • valuta la probabilità di soccombenza
  • stima il valore economico delle pretese risarcitorie

Queste attività sono necessarie per determinare gli accantonamenti nel bilancio.

In altre parole, senza una valutazione tecnica dei sinistri non è possibile determinare correttamente il fondo riserva sinistri, e quindi il bilancio rischia di essere non veritiero o non prudente.

6. Sintesi conclusiva

Il fondo rischi e il fondo riserva sinistri previsti dalla normativa sulla responsabilità sanitaria:

  • non sono istituti contabili autonomi,
  • ma costituiscono specifiche applicazioni della disciplina civilistica dei fondi per rischi e oneri.

Il loro fondamento giuridico si colloca quindi:

  1. nei principi di redazione del bilancio (artt. 2423 e 2423-bis c.c.)
  2. nella disciplina dei fondi per rischi e oneri (art. 2424-bis c.c.)
  3. nei principi contabili OIC 31
  4. nelle norme speciali del DM 232/2023 che rendono tali accantonamenti obbligatori per la gestione del rischio sanitario.

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