LA TABELLA UNICA NAZIONALE QUALE PARAMETRO GENERALE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA: RIFLESSI DELLA SENTENZA CASS. CIV., SEZ. III, N. 8630/2026 SULLA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO E SULLA COSTITUZIONE DEI FONDI EX D.M. 232/2023
1. Premessa
La sentenza della Cass. civ., sez. III, n. 8630/2026 rappresenta uno degli arresti più significativi degli ultimi anni nella giurisprudenza in materia di liquidazione del danno alla persona.
La pronuncia, pur collocandosi nel solco della giurisprudenza consolidata sul ricorso ai criteri tabellari nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, introduce una rilevante innovazione sistematica: la valorizzazione della Tabella Unica Nazionale (TUN) quale parametro privilegiato – e tendenzialmente generale – per la quantificazione del danno biologico.
L’interesse della decisione, tuttavia, non si esaurisce nel piano strettamente processuale della liquidazione del danno. Il principio affermato dalla Corte presenta infatti ricadute di grande rilievo anche sul piano gestionale, contabile e organizzativo del rischio sanitario, incidendo sui meccanismi di costituzione e aggiornamento dei fondi previsti dal Decreto Ministeriale 232/2023, in particolare:
- il Fondo rischi
- il Fondo riserva sinistri
disciplinati dagli artt. 10, 11 e 12 del decreto.
La standardizzazione dei criteri di liquidazione del danno alla persona, infatti, incide direttamente sulla stima economica delle passività potenziali derivanti da responsabilità sanitaria, con effetti rilevanti anche sull’attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) previsto dagli artt. 15 e 16 del medesimo decreto.
2. La funzione delle tabelle nel sistema della liquidazione equitativa
La decisione muove dalla ricostruzione della funzione delle tabelle nel sistema della responsabilità civile.
Ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., la liquidazione del danno non patrimoniale avviene mediante valutazione equitativa del giudice. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il ricorso all’equità non può tradursi in una determinazione arbitraria del quantum risarcitorio, ma deve fondarsi su criteri oggettivi e verificabili.
In tale prospettiva si colloca l’elaborazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico, finalizzate a garantire:
- uniformità di trattamento tra danneggiati;
- prevedibilità delle decisioni giudiziarie;
- controllo della razionalità della liquidazione equitativa.
Le tabelle svolgono dunque la funzione di parametri orientativi dell’esercizio del potere equitativo, assicurando che la determinazione del danno avvenga secondo criteri coerenti e verificabili.
3. La valorizzazione della Tabella Unica Nazionale
Il passaggio centrale della pronuncia consiste nella valorizzazione della Tabella Unica Nazionale quale parametro privilegiato di liquidazione del danno biologico.
La Corte osserva che la TUN presenta caratteristiche che la distinguono dalle tabelle elaborate dalla prassi giudiziaria:
- essa trae origine da una previsione normativa statale;
- è frutto di un processo di elaborazione tecnico-scientifica di livello nazionale;
- è finalizzata a garantire un livello uniforme di tutela risarcitoria.
Alla luce di tali elementi, la Cassazione giunge ad affermare che la TUN costituisce il parametro che meglio realizza le esigenze di uniformità e prevedibilità del risarcimento del danno alla persona.
4. La costruzione di una gerarchia dei criteri tabellari
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione consiste nella costruzione, implicita ma chiaramente delineata, di una vera e propria gerarchia dei criteri tabellari.
Dalla motivazione della sentenza emerge infatti una scala di preferenza tra i diversi modelli di liquidazione:
- Tabella Unica Nazionale (TUN)
- Tabelle del Tribunale di Milano
- Altre tabelle elaborate a livello locale
Tale gerarchia non deriva da una disposizione normativa espressa, ma viene ricavata dalla Corte mediante un’interpretazione sistematica delle fonti e delle finalità dell’istituto della liquidazione equitativa.
5. La TUN quale parametro generale del danno alla persona
Il passaggio più innovativo della sentenza è rappresentato dall’affermazione secondo cui i valori espressi dalla TUN non sono intrinsecamente limitati ai settori per i quali la tabella è stata originariamente prevista.
Secondo la Corte, i criteri di quantificazione del danno biologico adottati dalla tabella nazionale esprimono valori economici fondati su parametri medico-legali e statistici di carattere generale.
Ne deriva che tali valori possono essere utilizzati, quale parametro equitativo, anche al di fuori dei settori originariamente disciplinati, ove ciò risulti funzionale ad assicurare uniformità e razionalità nella liquidazione del danno alla persona.
La TUN tende pertanto ad assumere la funzione di parametro generale del danno non patrimoniale alla persona, riducendo la frammentazione territoriale che ha storicamente caratterizzato il sistema italiano.
6. Effetti della sentenza sulla costituzione dei fondi delle strutture sanitarie
Le implicazioni della decisione si estendono oltre il piano processuale, incidendo direttamente sui meccanismi di gestione del rischio sanitario previsti dal Decreto Ministeriale 232/2023.
Gli artt. 10, 11 e 12 del decreto disciplinano infatti la costituzione dei due strumenti fondamentali per la copertura delle passività derivanti da responsabilità sanitaria:
- il Fondo rischi, destinato alla copertura dei rischi potenziali e dei sinistri non ancora denunciati;
- il Fondo riserva sinistri, destinato alla copertura dei sinistri già denunciati o oggetto di contenzioso.
La determinazione di tali fondi richiede necessariamente una stima attendibile del valore economico dei sinistri, stima che risulta inevitabilmente influenzata dai criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza.
L’affermazione della TUN quale parametro privilegiato comporta pertanto una maggiore standardizzazione del costo del danno alla persona, con conseguente maggiore prevedibilità delle passività potenziali derivanti da responsabilità sanitaria.
7. L’impatto sulle riserve relative ai sinistri pendenti in appello
Un ulteriore profilo di particolare rilievo della sentenza riguarda gli effetti della sopravvenuta modifica dei criteri tabellari sui giudizi ancora pendenti.
La Corte afferma infatti che la sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate dal giudice di primo grado, intervenuta nelle more del giudizio di appello, incide direttamente sui criteri logico-orientativi che guidano l’esercizio del potere di liquidazione equitativa.
In tale prospettiva, la Cassazione afferma che il danneggiato che abbia impugnato la decisione di primo grado al fine di ottenere una diversa quantificazione del danno può legittimamente invocare l’applicazione delle nuove tabelle, qualora queste abbiano introdotto criteri di liquidazione differenti.
La liquidazione operata sulla base di tabelle non più attuali si risolve infatti, secondo la Corte, in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., dovendosi ritenere la tabella più aggiornata immediatamente applicabile in quanto, allo stato dell’arte, maggiormente idonea ad assicurare l’effettivo ristoro del danno.
La Corte precisa inoltre che l’individuazione del parametro di equità più aggiornato costituisce oggetto di un potere che il giudice è tenuto ad esercitare anche d’ufficio in sede di appello, qualora sia stata proposta impugnazione sulla liquidazione del danno.
Questo principio assume un’importanza particolare per le strutture sanitarie che gestiscono il rischio in regime di autoassicurazione o mediante fondi dedicati.
Infatti, alla luce di tale orientamento:
- anche i sinistri pendenti in appello dovranno essere oggetto di rivalutazione delle riserve;
- le strutture sanitarie dovranno verificare se la liquidazione operata in primo grado sia stata effettuata sulla base di tabelle non più attuali;
- qualora vi sia la possibilità che il giudice d’appello applichi criteri tabellari aggiornati o la TUN, dovrà essere adeguato l’accantonamento nei Fondi rischi e riserva sinistri.
In altri termini, la sentenza introduce un principio che impone una dinamica revisione delle riserve anche nel corso del contenzioso, poiché la variazione dei criteri tabellari può determinare un significativo incremento del valore risarcitorio potenzialmente dovuto.
8. Il ruolo del Comitato Valutazione Sinistri
Le ricadute della pronuncia si riflettono inevitabilmente anche sull’attività del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) previsto dagli artt. 15 e 16 del Decreto Ministeriale 232/2023.
Il CVS svolge infatti una funzione centrale nella gestione del rischio sanitario, essendo chiamato a:
- analizzare i sinistri denunciati;
- valutare la responsabilità della struttura;
- stimare il valore economico del danno;
- formulare proposte di definizione transattiva.
L’emersione di un parametro nazionale di liquidazione del danno rafforza la dimensione tecnico-scientifica dell’attività del comitato, imponendo che la valutazione economica dei sinistri avvenga alla luce dei valori espressi dalla TUN e dei criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, il principio affermato dalla Cassazione in tema di applicazione delle tabelle più aggiornate nei giudizi pendenti impone al CVS un’attività di monitoraggio costante dell’evoluzione giurisprudenziale, al fine di adeguare tempestivamente le valutazioni economiche dei sinistri e le relative riserve.
9. Conseguenze per il sistema assicurativo
Il principio affermato dalla sentenza è destinato a produrre effetti significativi anche sul piano delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione.
La standardizzazione dei criteri di liquidazione del danno comporta infatti una maggiore prevedibilità del costo dei sinistri, incidendo direttamente sui modelli attuariali utilizzati dalle compagnie per la determinazione delle riserve sinistri e per la definizione delle tariffe assicurative.
La TUN è pertanto destinata a svolgere, anche nel settore assicurativo, la funzione di benchmark nazionale del danno alla persona, contribuendo alla stabilizzazione del mercato della responsabilità civile sanitaria.
10. Conclusioni
La sentenza della Cass. civ., sez. III, n. 8630/2026 segna un passaggio di grande rilievo nell’evoluzione del sistema della responsabilità civile.
Attraverso la valorizzazione della Tabella Unica Nazionale quale parametro privilegiato di liquidazione del danno biologico, la Corte contribuisce a ridurre la frammentazione territoriale che ha storicamente caratterizzato il sistema italiano, promuovendo un modello di liquidazione più uniforme e prevedibile.
Le implicazioni della decisione travalicano tuttavia il piano strettamente processuale, incidendo in modo significativo sulla gestione finanziaria del rischio sanitario, sulla determinazione e revisione delle riserve dei fondi previsti dal d.m. 232/2023, nonché sull’attività del Comitato Valutazione Sinistri e sui modelli attuariali delle imprese di assicurazione.
In particolare, l’affermazione del principio secondo cui la tabella più aggiornata deve essere applicata anche nei giudizi pendenti impone alle strutture sanitarie e agli operatori del settore una costante revisione delle stime economiche dei sinistri, confermando il ruolo centrale della giurisprudenza di legittimità nella definizione degli equilibri economici del sistema della responsabilità sanitaria.
Comments are closed